Ho ricevuto presso l'azienda per la quale lavoro una notifica di contravvenzione per art. 173/3, utilizzo di telefono cellulare o cuffie sonore durante la guida. La cosa incredibile è che io non ho assolutamente mai utilizzato il cellulare tenendolo in mano, in quanto dotato di auricolare. L’infrazione non mi è stata contestata immediatamente perché, cita il verbale, l'agente era impegnato in altri compiti. Ora il mio titolare, quale rappresentante legale della ditta, dovrebbe, oltre a pagare una multa ingiusta, comunicare i miei dati per la decurtazione prevista di 5 punti per tale contravvenzione. Dato che l'infrazione non è avvenuta, e che sicuramente il vigile deve aver visto male o creduto che ascoltassi musica con il mio auricolare del
telefonino (non so cos'altro credere) desidero sapere come l'azienda deve procedere per opporre ricorso sia alla multa sia a maggior ragione alla decurtazione dei punti relativi. Inoltre, a prescindere dalla presentazione del ricorso, volevo sapere se la sanzione va comunque pagata o bisogna solo versare la cauzione. Un’ultima considerazione è sul fatto che ritengo profondamente ingiusto ed iniquo che si possa ricevere contravvenzioni di questo genere senza che esse vengano contestate immediatamente, quando eventualmente si può dimostrare all'agente che ha avuto un abbaglio. In questo modo come posso essere sicuro che domani non succeda nuovamente? Come posso difendermi se non rispettando il codice della strada? Grazie, Giuseppe.
 

Torniamo sulle modalità che regolamentano la presentazione di ricorso avverso un verbale di accertamento di violazione delle norme di circolazione stradale. L’atto va presentato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata, indirizzandolo in carta semplice al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, e deve essere recapitato attraverso il Comando della Polizia Municipale cui appartengono gli agenti verbalizzanti. Il ricorso può essere consegnato direttamente o inviato tramite fax o raccomandata postale. L’organo che ha emesso la multa ha 30 giorni di tempo per emettere le sue controdeduzioni al ricorso e trasmetterle al Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, emetterà l’ordinanza di archiviazione, nel caso il ricorso venga accolto, o può respingerlo: in questo caso emette una Ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese di procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza. In caso il Prefetto non abbia, entro 120 giorni, emesso (firmato) l'ordinanza di ingiunzione di pagamento il ricorso si considera accolto. Se il Prefetto rigetta il ricorso ed emette l’Ordinanza di pagamento, l’interessato può fare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni. Nel ricorso al Giudice di pace, da presentarsi in carta semplice, occorre indicare i motivi per cui si ritiene la multa ingiusta ed è  opportuno allegare la documentazione utile a dimostrare la tesi, e segnalare eventuali testimoni. Se si intende pagare la somma indicata sul verbale come pagamento in misura ridotta, diventa inutile presentare un eventuale ricorso in quanto ad avvenuta oblazione lo stesso verbale termina il suo iter procedurale.

Per quanto riguarda la mancata contestazione immediata è ammessa in casi precisi che sono riportati sul verbale pena l'annullamento del atto.








 


 

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