In che casi la polizia municipale e obbligata a ricorrere alla rimozione forzata o al blocco del veicolo?  Grazie

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 159 del codice della strada la sanzione accessoria della rimozione del veicolo deve essere applicata nei seguenti casi:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente
proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce
grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di
divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca
pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni
emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o
pulizia delle strade e del relativo arredo.
Il 4° comma dell'articolo 157 riguarda il caso in cui, nelle strade urbane a
senso unico di marcia, la sosta venga effettuata senza lasciare uno spazio
sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non
inferiore a tre metri di larghezza.
Il 1° comma dell'articolo 158 vieta la sosta e la fermata nei seguenti casi:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di
linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la
marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i
portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane
di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e
semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei
segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree
di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in
prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più
vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti,
nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
Il 2° comma dell'articolo 158 vieta la sosta nei seguenti casi:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in
sosta oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus,
dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano
delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico
di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone
invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei
raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di
emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori
di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m
prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
Il 3° comma dell'articolo 158 vieta la sosta, nei centri abitati, dei
rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa
segnalazione.

Luca Tassoni