Salve, ho cercato l'argomento più similare al mio, ma la risposta è incompleta poichè l'altro autore non ha risposto a lei! Dunque, ho ricevuto una multa violando l'articolo 157 6/8 se non vado errato; al momento in cui ho trovato l'avviso sul parabrezza, sono riuscito a rintracciare l'ausiliario del traffico che mi ha multato, mostrando lei il tagliando del parcheggio (tichet delle macchinette) con ampliamente gli orari in regola, chiedendo l'annullamento del verbale; mi ha risposto, anche constatando che avevo ragione, che nn poteva farci nulla in quel momento, di rivolgermi ai vigili della zona; essendo una zona vacanziera, era pieno di vigili e loro a loro volta mi hanno indirizzato dall'ausiliaria del traffico, così lei mi ha detto "vai al comando e dillo a loro, altrimenti aspetta, se ti arriva la multa manda il tichet, altrimenti pagala"... Dovendo prendere il traghetto, ovviamente ho pensato se mi arriva pago ed intanto conservo il tichet che ho! Ora che devo fare? Io il tichet l'avevo sul cruscotto il bella vista come chiunque del resto, il fatto che lei non l'abbia visto comporta a me una multa di 42,15 euro e non mi sembra giusto! Ho i presupposti per fare ricorso e vincerlo? Se si, a chi lo faccio, al prefetto o al giudice di pace? Che funzioni svolge l'uno e l'altro? In che modo si fa un ricorso? Sfortunatamente (si fa per dire) non ho mai avuto problemi di questo tipo, mi trovo abbastanza sprovveduto e disorientato, se può aiutarmi in qualche modo, grazie mille in anticipo! Flavio - Roma

Premetto che sull'esito dei ricorsi non mi esprimo, per esperienza. Dal quesito si può supporre che lei abbia però pagato il verbale (cito testualmente....ovviamente ho pensato se mi arriva pago ed intanto conservo il ticket che ho...); se ha pagato non può più fare ricorso. Se non ha pagato, entro 60 giorni dalla notifica del verbale lei può proporre ricorso al prefetto del luogo della violazione, spedendolo con raccomandata alla stesa prefettura, ovvero al comando da cui dipende l'ausiliare (può essere recapitato anche a mano). Il prefetto, nel respingere il ricorso non può scendere sotto il doppio della cifra originaria, oltre alle spese di notifica. Se vuole presentare ricorso al giudice di pace i tempi sono gli stessi, ma deve depositare in cancelleria il ricorso o spedirlo con raccomandata A/R. Può presenziare senza l'ausilio del difensore, ovvero potrebbe anche non presentarsi perchè in teoria il giudice è tenuto ad esaminare la documentazione e decidere sulla base di quella, essendo stato dichiarato illegittimo l'articolo 23, comma 5, della legge 689/81 nella parte in cui prevede che il giudice respinge il ricorso se il ricorrente non si presenta alla prima udienza senza giustificato motivo. Il giudice di pace non è tenuto al raddoppio, ma può farlo o determinare la sanzione in misura variabile tra il minimo ed il massimo e può anche porre a carico delle parti soccombenti le spese del procedimento. Da ricordare che la decisione contraria della prefettura si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica al giudice di pace e che le decisioni del giudice di pace sono appellabili in tribunale. Nel merito, se lei può dimostrare senza ombra di dubbio che aveva effettuato il regolare pagamento, paiono sussistere motivi per l'accoglimento del ricorso, ma, come detto, non ci possiamo esprimere in merito ai sempre incerti esiti.

Giuseppe Carmagnini