Ho appena ricevuto un verbale per la violazione dell'art. 22/1-11 del c.s. Nell'accertamento viene scritto: senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietaro della strada apriva un nuovo accesso dalla strada al fondo stradale. Tengo a precisare che la mia auto (sanzionata) era parcheggiata nel posto auto di mio zio, il quale non ha aperto nessun nuovo accesso in quanto l'accesso alla strada c'era già. Sto parlando di posto auto esterno ed aperto su strada o su area comunque accessibile da tutti in quanto aperta. In pratica è un accesso senza un marciapiede o "rialzo", preesistente all'acquisto dell'abitazione (con annesso posto auto) posto a filo con il manto stradale. Mi sembra di aver capito che in questi casi non si paga il passo carrabile ma occorre una preventiva autorizzazione comunale vero? Se si allora chi deve essere punito, il proprietario del posto auto che non ha richiesto l'autorizzazione o il proprietario dell'auto parcheggiata (nella fattispecie io)? Fermo restando che tra le norme fiscali e quelle del codice della strada c'è una netta discrepanza di interpretazione sul "concetto" di passo carraio, in questo caso, anche se non sono obbligato al pagamento del passo carrabile è comunque obbligatoria la preventiva autorizzazione comunale? Non starò qui a dilungarmi sulle varie sentenze che ho trovato a mio supporto, comunque il ministero delle finanze con la risoluzione n. 225 del 16.01.1997 si è pronunciato per una non tassazione degli accessi a raso che si aprono direttamente sulla via pubblica. Se nel ricorso che presenterò accettassero questa interpretazione ministeriale potrebbero ugualmente sanzionare mio zio per la mancata richiesta della autorizzazione? Il comune può pretendere il pagamento di una autorizzazione dal momento che sia le spese per l'asfalto della strada adiacente al posto auto che quelle d'illuminazione e tutti gli oneri di urbanizzazione le hanno pagati i cittadini residenti? Infatti, circa 20 anni fa il comune non aveva i "soldi" per fare le strade e le illuminazioni quindi i proprietari delle case di quella strada accettarono di pagare loro tutti gli oneri sopracitati per potere avere una migliore viabilità. Inoltre, la violazione (anche se lecitamente) non è stata immediatamente contestata con la seguente motivazione: verbale redatto in ufficio. Tutto ciò premesso, ammettendo anche che non sia possibile fare ricorso entrando nel merito, ci sono i presupposti per fare ricorso per motivi di legittimita' (violazione art. 201 c.s, cioè assoluta mancanza della motivazione per la contestazione non immediata? Da profano secondo me l'atto puo' essere dichiarato nullo per mancanza di motivazione! Cosa ne pensi? Credi che per questa fattispecie scrivere "verbale redatto in ufficio" sia una motivazione sufficiente? A me pare proprio di no ti ringrazio anticipatamente sanzionando la fine del "sermone" e sperando di non averti annoiato troppo...

Viene punito chi apre o chi mantiene un accesso ad un'area privata idonea allo stazionamento di veicoli, non chi lo usa. La normativa fiscale è parallela a quella del codice della strada, in quanto le due norme si interessano di aspetti diversi, anche se in maniera poco coordinata. Anche sulla tassazione è un problema poichè il cds prevede comunque l'obbligo del cartello, in contrasto con la normativa fiscale, per cui tornerebbe l'obbligo di pagare il tributo in quanto al cartello esposto. Non entro nel merito della complessa vicenda che lei riferisce, poichè mi mancano elementi per comprendere appieno la questione, ma le ricordo che anche se la strada fosse privata ma aperta al pubblico andrebbe comunque chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 120 del regolamento. Quanto al ricorso, la contestazione immediata è dovuta se possibile e nel caso di specie è probabile che la verifica sia avvenuta in ufficio per effettuare le visure necessarie; quindi mi pare che la mancata contestazione sia giustificata ai sensi dell'articolo 201, comma 1 ter, salvo diversa decisione dell'autorità che potrà valutare i fatti in maniera anche diversa.

Giuseppe Carmagnini