Vorrei porgere Alla sv una domanda in merito ad aree private;in particolar modo: In un'area privata non custodita, un cittadino per errore parcheggia nel Suo interno, al ritorno trova una macchina che gli sbocca la possibilità di Uscire dallo stesso,il cittadino si rivolge al vigile urbano chiedendogli di Intervenire in merito al suo problema. In che modo interveniamo in un'area Privata noi agenti di polizia locale? Considerando che l'area al suo interno Vi è installato un segnale verticale con la dicitura di "area riservata solo Ai condomini",ma che in realtà non esiste nessun condominio,in quanto l'area Di parcheggio risulterebbe intestata a privati,inoltre al piano terra di Questa area vi sono negozi commerciali. Possiamo intervenire? Come?Esiste Reato?Certo di una vostra risposta, porgo alla sv, distinti saluti

 

Per esemplificare al massimo il concetto di applicabilità del codice della strada (articolo 2 del dlgs 285/92) durante i corsi ed anche nella mia esperienza professionale, faccio riferimento alla raffigurazione dell'area in esame da parte di una persona diligente che non conosca la zona. Prendiamo quindi Lei; si chieda se, non conoscendo la zona e con diligenza Lei parcheggerebbe in detta area per motivi diversi dalla fruizione dei servizi erogati dagli esercizi commerciali lì presenti, con la consapevolezza di compiere un atto consentito (diciamo, come ulteriore esemplificazione, con la coscienza tranquilla); se la risposta è positiva, detta area, a prescindere dal concetto civilistico di proprietà, sarà soggetta alle norme del codice della strada; in caso negativo no. Per quanto poi attiene al caso specifico, giova ricordare che se l'accesso a detta area costituisce passo carrabile come definito dall'articolo 3 del codice, i proprietari devono provvedere a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 22 cds, regolarizzando la situazione anche in riferimento all'aspetto tributario, se dovuto. Tenga poi conto che, a parte la semplificazione proposta, ogni caso deve essere valutato sul posto secondo i criteri che Le ho rappresentato. Dopo questa esemplificazione, cerchiamo anche di entrare nel merito della questione e per fare questo le riporto l'introduzione del libro sulla patente di guida che ho pubblicato per Maggioli a fine 2001, dove tra l'altro ho accennato alla questione dell'applicabilità del Codice della strada sulle aree private aperte al pubblico passaggio. "... omissis..Altro aspetto degno di nota e non solo per quanto riguarda l'applicazione delle norme del titolo IV, ma anche come principio generale, è che per potersi avere una violazione punibile ai sensi del D.L.gs 285/92 la circolazione (dei veicoli, dei pedoni e degli animali) deve avvenire sulle "strade" (art 1 comma 1 del CdS). L'articolo 1 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 limita l'applicabilità delle norme in esso contenute alla circolazione sulle strade ed all'articolo 2 definisce il concetto di strada come "area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali". L'articolo 1 della legge 990/69 introdusse l'istituto dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli in circolazione su aree di uso pubblico o aree a queste equiparate, precisando questa definizione all'articolo 2 comma 2 del suo regolamento d'esecuzione dove si argomentava che " . sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico." La giurisprudenza è stata sempre improntata a questa definizione, affermando che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni inerenti all'inosservanza delle norme che regolano la circolazione, si deve far riferimento non tanto al concetto di proprietà della strada, ma alla sua destinazione. Si può aggiungere che per destinazione si intende quella che il soggetto, con un atto di volontà, implicito od esplicito, ha inteso dare all'area di sua proprietà; nulla osta alla definizione di area privata se su questa si svolge di fatto un passaggio abusivo di un numero elevato di veicoli e persone, ancorché si evinca facilmente la destinazione dell'area. Un'area (concetto più generale rispetto a quello di strada) privata, aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato ed indiscriminato di persone, viene equiparata ad un area pubblica; è altresì vero che quando la circolazione all'interno di tali aree è consentita a particolari categorie di persone, individuate ed autorizzate dal proprietario, non si può parlare di area pubblica : si pensi ad un piazzale di uno stabilimento, al quale possono accedere solo gli operai e le persone impegnate nell'attività o in funzione dell'attività che in questo viene svolta. Caso ancora diverso è quello dell'esercizio che mette a disposizione il parcheggio esclusivamente ai clienti; tale volontà deve essere esplicita e facilmente percepibile da parte di chi intenda accedere all'area, che, in tale ipotesi, si deve intendere privata. In tutti i casi la pubblicità o meno dell'area deve essere palese e deducibile o dalle caratteristiche del luogo o da opportune strutture atte a limitarne l'accesso (cancelli, transenne, cartelli, iscrizioni sulla sede stradale etc.); si tratta comunque di una valutazione da farsi a seconda del caso specifico e si dovrà far riferimento, come parametro di giudizio, alle facoltà dell'uomo medio che tenga una condotta diligente. Per essere più chiari, il fatto che una rampa di accesso ad un garage condominiale sotterraneo sia di fatto accessibile, perché non chiusa da alcuna barriera fisica e mancante di una cartellazione di divieto di accesso a persone non autorizzate, non implica per questo che l'area sia soggetta a uso pubblico, poiché è evidente che si tratta di un luogo il cui utilizzo è riservato ad una ristretta categoria di persone (uti singuli); nessuna persona, dotata del comune discernimento, parcheggerebbe la propria auto all'interno di un luogo così come descritto. La stessa giurisprudenza espressa dalla cassazione penale riconosce, ad esempio, natura di carattere privato alle piazzole di distribuzione di carburante, anche se su di esse si svolge il passaggio di utenti della strada in numero elevato, in quanto si configura un transito uti singuli e non uti cives. E' tuttavia da rilevare che la stessa Sezione, in una sentenza precedente ed isolata, aveva affermato, al contrario, che le aree destinate alla distribuzione dei carburanti, ancorché private, sono soggette ad uso pubblico, poiché, chiunque intenda usufruire dei servizi che su di esse vengono offerti ( anche diversi dall'erogazione del carburante), vi si può liberamente immettere. A detta dello scrivente, l'interpretazione che più si attaglia alla distinzione de quo, è quella che si evince dalla sentenza del Trib. Civ. di Milano sez IV del 10 marzo 1986, secondo la quale un'area di uso privato può considerarsi di uso pubblico se aperta al transito di veicoli, pedoni, animali senza alcuna limitazione in ordine al numero o al fine per cui sia consentito l'ingresso. Ne consegue che non può ritenersi di uso pubblico, quell'area privata, anche se in diretta comunicazione con aree pubbliche, cui possa accedersi solo in funzione dell'attività o dei servizi che in essa vengono svolti. Si deve quindi far riferimento alla limitazione soggettiva che esclude la circolazione indiscriminata della generalità dei veicoli. In più di un'occasione la Suprema Corte ha infatti richiamato il concetto di "circolazione di un numero indeterminato ed indiscriminato di persone", quale criterio atto a determinare l'uso pubblico di un'area. Per quanto attiene ai criteri che regolano la circolazione all'interno delle aree private, sono pienamente applicabili quelli previsti nelle norme di comportamento del codice della strada, anche nel caso si tratti di un'area privata non aperta al pubblico, ma ciò solo ai fini di un eventuale determinazione in ordine alla responsabilità civile e/o penale, non potendosi applicare le disposizioni sanzionatorie di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n.285. Viene quindi ritenuto valido il contenuto precettizio del codice della strada, in quanto, anche gli utenti di una strada privata, fanno affidamento sul rispetto di quelle norme che si fondano sul concetto di comune prudenza e che devono regolare la circolazione dei veicoli, delle persone e degli animali. omissis".

Giuseppe Carmagnini