Verbale di accertamento per la violazione dell'art. 41 in riferimento All'art. 146 c.3. C.d.s.. Violazione accertata con apparecchiatura a posto Fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso "ftr" Omologato dal ministero ll.pp. Decreto nr. 3117 del 14.01.1994. Domanda: la circolare 300 dell'8 aprile 2003 del ministero dell'interno Afferma in via definitiva che l'utilizzo delle apparecchiature fotografiche È riservato solo agli artt. 142 e 148 del codice della strada. Come è Possibile impiegare apparecchi al semaforo senza una norma di legge? Da Latina a Napoli ci sono troppe amministrazione comunali che guadagnano su Tali situazioni. A Sperlonga (lt) ci sono autovelox fissi, autorizzati per L'impiego ma non omologati. A Mondragone (ce) apparecchiature fisse ai Semafori, omologati ma che non possono essere impiegati per mancanza di una Norma di legge? Non mi voglio giustificare sulla infrazione commessa ma è Possibile che viviamo in una giungla di norme e circolari in contrasto? Un Eventuale ricorso puo essere accolto?

La circolare da Lei presa come riferimento é:
 
"  Direttive per l'utilizzazione e l'installazione dei disposititvi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - precisazioni"
 
 
 
Infatti la circolare n. 300/2003 affronta :
  • la procedura di individuazione delle strade per l’installazione di sistemi di rilevamento con particolare riferimento alle strade urbane di quartiere ed alla strade locali.
  • La possibilità di contestare violazioni diverse dagli art. 142 e 148 del c.d.s attraverso sistemi di rilevamento da remoto e, segnatamente, la fattispecie di cui all’art. 146 del c.d.s;
  • l’informazione all’utenza mediante l’utilizzo di segnali specifici.
Continuando a leggere la circolare a cui Lei fa riferimento troviamo:
 
Per quanto riguarda la seconda questione,concernente l’impiego di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo per accertare violazioni diverse dal superamento dei limiti di velocità e dei divieti di sorpasso, si sottolinea che il 1° comma dell’art. 4 ( della Legge 168/2002) consente espressamente tale possibilità soltanto per le trasgressioni agli art. 142 e 148 c.d.s.
Pertanto l’utilizzazione di dispositivi e di mezzi tecnici di controllo per accertare violazioni diverse appare, al momento, illegittima.
 
...omissis
 
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Per far luce sulla questione adesso dobbiamo andare indietro un pochettino ma non troppo ovvero al 24 giugno 2004, alla circolare n. 51 del Ministero dell'Interno
 
Ecco il testo della circolare:
 
Come è noto, l'articolo 201 del codice della strada, così come modificato dal decreto legge 27 giungo 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214, ha previsto la possibilità che la violazione dell'articolo 146, comma 3, nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sia accertata senza l'obbligo di contestazione immediata e anche in assenza dell'organo di polizia, qualora rilevata con apposite apparecchiature debitamente omologate.
Alla luce di tale modifica normativa, il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto a riesame le apparecchiature destinate alla rilevazione automatica. Accertata, quindi, la rispondenza dei dispositivi alle prescrizioni regolamentari e fissate le nuove modalità di utilizzo, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha proceduto - in data 18 marzo scorso - all'omologazione dei prototipi risultati idonei ovvero alla revoca della precedente autorizzazione.
In attesa del completamento delle suddette operazioni, alcuni organi di polizia hanno comunque proceduto agli accertamenti delle infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, c.d.s. secondo le modalità indicate dal citato articolo 201, comma 1 ter, del c.d.s..
Avverso tali accertamenti sono stati presentati numerosi ricorsi.
Alcune prefetture, considerata la delicatezza della questione, hanno chiesto l'avviso di questo Dipartimento.
Al riguardo, si ritiene che i verbali di accertamento della violazione prevista all'articolo 146, comma 3, del codice della strada effettuati, in modalità automatica (e cioè senza la presenza dell'organo accertatore), prima del 18 marzo 2004, per i quali è stato presentato ricorso, siano da archiviare. Ciò In quanto le apparecchiature utilizzate non erano debitamente omologate.
L'articolo 45 del c.d.s. e l'articolo 192 del regolamento di attuazione prescrivono, infatti, che l'uso delle apparecchiature atte alla rilevazione automatica delle Infrazioni sia condizionato alla preventiva omologazione ed approvazione da parte dei competenti uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne attestano la rispondenza alle prescrizioni stabilite nel regolamento e ne approvano II prototipo. Inoltre l'utilizzazione deve avvenire osservando le specifiche modalità di impiego, determinate nel provvedimento di omologazione.
L'annullabilità dei verbali trova ulteriore conferma nella circostanza che i dispositivi in esame, prima del 18 marzo scorso, erano omologati solo per essere utilizzati come strumenti dl ausilio per l'organo accertatore, consentendo una più agevole identificazione dei trasgressori mediante chiara lettura e conseguente trascrizione delle targhe dei veicoli che erano serviti a commettere le violazioni.
...omissis
 
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In parole povere queste apparecchiature devono essere omologate, dopo di che il loro utilizzo é legittimo.
 
Altresi troviamo una nota del Ministero in data 03/01/2005 Prot 4194 in merito ad un quesito su come deve essere accertata la violazione del semaforo rosso con dette apparecchiature..o meglio come tali infrazioni devono essere documentate.
Il Ministero precisa che tali apparecchiature devono consentire di accertare che l' attraversamento dell' intersezione sia avvenuta già con il semaforo rosso per cui la prima fotografia dovrà consentire di vedere la targa del veicolo posizionata a cavallo della linea di arresto o immediatamente a valle della stessa.
 
Ferrughelli Massimo