Buongiorno, mi riferisco ancora al quesito n. 70 da me formulato. ringrazio per la completa ed esaustiva risposta, ma mi resta ancora un dubbio: è corretto considerare retroattivo il decreto ministeriale del 18 marzo 2004? Ovvero anche per gli accertamenti effettuati precedentemente? Mi sembra che in tal senso la circolare 51/04 del 28 /6/2004 dello stesso ministero degli interni disponga ai prefetti 'di archiviare i verbali effettuati (senza la presenza dell'organo accertatore) prima del 18 marzo 2004 in quanto le apparecchiature utilizzate non erano debitamente omologate


Forse potete aiutarmi a capire se anch'io rientro tra coloro che possono beneficiare della circolare sulle foto ai semafori. La contestazione che ho ricevuto in data 9 giugno 2004 dal comando di Caserta (e non ancora pagata) si riferisce al giorno 31 agosto 2003 (nel frattempo a settembre avevo venduto l'auto ) e riporta la seguente frase: '.. la violazione è stata accertata dalla visione della doppia documentazione fotografica prodotta dall'apparecchio a posto fisso photored f17a, omolog. ministero llpp decreto n. 430 del 27/10/2000 esteso con decreto n. 1130 del 18/3/2004, verificata per il corretto funzionamento e installata al predetto incrocio...' l'apparecchio citato e omologato o no? Inoltre è vero che in caso di cambiamento di proprietà dell'auto viene interrotto il termine dei 150 giorni per la notifica della violazione? Vi sarei veramente grato se poteste darmi un consiglio su come comportarmi. Cordiali saluti

Il richiamo all’ultima omologazione del 18 marzo 2004 non lascia spazio ad interpretazioni, per cui l’apparecchio F17A può essere utilizzato anche senza la presenza degli operatori, a differenza del precedente F17 la cui omologazione non è stata rinnovata. Semmai Lei potrà verificare la rispondenza delle modalità di utilizzo disposte nel decreto e cioè.

l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui avviene il secondo scatto è  individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma  figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione  dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso. L’apparecchio è inoltre soggetto a revisione almeno annuale.

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito si conferma che i 150 giorni decorrono da quando l’organo accertatore è posto in grado di conoscere i dati dell’effettivo proprietario del veicoli e ciò significa che se da un lato si deve procedere diligentemente, non può opporsi alla P.A. procedente le eventuali negligenze di chi ha l’obbligo di comunicare i trasferimenti di proprietà, ovvero i ritardi di un'altra P.A. . Questo è il senso delle recenti modifiche all’articolo 201 del Codice della strada.

Per completezza le riporto il decreto dirigenziale per l’omologazione del Photored F17A.

 

Decreto Dirigenziale n. 1130 - 18.03.2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza  del Trasporto Terrestre

Prot. n° 1130

VISTO il D.D. n.430,in data 27 gennaio 2000, con il quale è stato approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato “Photored F17A”, della ditta Italtraff s.r.l., con sede in Zona Industriale-Manduria (Taranto); 

VISTO l’art.201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con legge 1° agosto 2003,n.214, che regolamenta le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art.201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione,e tra questi l’attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell’adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo  per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti:

l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere  individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora;  è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di  rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione  dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;

CONSIDERATO che  la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , con il voto n.21/2004, ha espresso parere che il dispositivo  denominato “Photored F17A” risulta coerente con le  condizioni indicate, per cui lo si ritiene idoneo anche al funzionamento senza la presenza degli organi di polizia;

DECRETA

Art.1.            E’ confermata l’approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato“Photored F17A”, della ditta Italtraff s.r.l., con sede in Zona Industriale  - Manduria (Taranto).

Art.2.             Il dispositivo denominato “Photored F17A” , senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto,ovvero in modalità automatica,senza la presenza dell’organo di polizia, quando ricorrono le seguenti condizioni:

l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui avviene il secondo scatto è  individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma  figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione  dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;

Art.3.          Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.La documentazione corrispondente dovrà essere  tenuta agli atti per  almeno cinque anni.

Roma, 18 marzo 2004

Il Direttore Generale

(Ing. Sergio DONDOLINI)


Quel che interessa è sapere se si è ancora in tempo a proporre ricorso e non tanto se il decreto sia retroattivo. Vale a dire che se i ricorso è già stato presentato nei termini, il decreto dirigenziale e la circolare prefettizia avranno sicuramente un peso per determinare l’illegittimità dell’accertamento se effettuato al di fuori dei criteri stabiliti dalla norma ministeriale. Se il ricorso non è stato presentato il verbale non potrà essere più impugnato per decorrenza dei termini. Se poi si vuol fare riferimento all’assenza del decreto, a prescindere dalla regolarità dell’accertamento e dell’apparecchio al momento dell’accertamento ed in presenza di un ricorso già presentato, ritengo che si debba tenere conto dell’aspetto sostanziale e cioè del fatto che l’accertamento e l’apparecchio potrebbero aver soddisfatto ugualmente i canoni del decreto e per questo il giudice o il prefetto potrebbero ritenere valido il verbale.

 

 

 

 


 

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