Il comma 6 dell'art. 213 c.d.s. stabilisce che "la sanzione stabilita nel comma 1 (confisca) non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa". Perché dunque le autorità di polizia procedono al sequestro di cui all'art. 171 c.d.s. anche quando l'infrazione risulta commessa da conducente maggiorenne diverso dal proprietario?

Perchè per estraneità alla violazione si intende non conducente-persona diversa del proprietario, come erroneamente interpretato in alcune, ma rare, sentenze di merito, ma la totale assenza di qualsiasi profilo di colpa da parte del proprietario del veicolo che così fornisce quella prova liberatoria già prevista per il fermo e per la solidarietà nelle violazioni. Per fare una semplificazione, deve essere fornita prova di aver fatto tutto il possibile per impedire la violazione e quindi non solo non affidando il veicolo, ma anche scegliendo la persona giusta (culpa in eligendo), curandosi della scelta effettuata (culpa in vigilando) ed ove si tratti di persone sottoposte alla tutela, impartendo la dovuta educazione (culpa in educando). Questo in termini sintetici è il concetto espresso dalla clausola di salvezza dell'articolo 213 che, estremizzando, si può rappresentare con il caso della sottrazione del veicolo. La prova spetta ovviamente a chi invoca l'esclusione dall'applicazione della sanzione. Giuseppe Carmagnini