Mi dispiace dirle che il quesito non è molto chiaro. Se la sua patente è sospesa come sanzione accessoria (ma dal 1989 pare veramente improbabile!) lei non può guidare alcun veicolo che necessiti di una abilitazione e oggi per guidare un ciclomotore o si è titolari di patente o si è conseguito il patentino per i ciclomotori. La patente sospesa non consente di guidare ciclomotori, a meno che la sospensione riguardi i limiti di velocità. Se la patente è sospesa a tempo indeterminato per carenza non definitiva dei requisiti psicofisici lei non può guidare il ciclomotore e nemmeno, ovviamente, se è revocata. Se lei non ha patente o le è stata revocata per guidare il quadriciclo leggero (ciclomotore a 4 ruote) o consegue la patente, ovvero il patentino. Se la patente è sospesa a tempo indeterminato deve dimostrare il possesso dei requisiti in commissione medica. Se è stata sospesa come sanzione accessoria nel 1989 sicuramente il provvedimento è terminato da tempo e lei dovrebbe ritirare il documento e per questo guidare il ciclomotore legittimamente
Giuseppe Carmagnini