Si chiede, in presenza di un veicolo abbandonato su area pubblica,di cui sicuramente lo stato di abbandono è determinato dal lungo periodo (almeno da due anni) in cui sosta(ove non vige alcun divieto di sosta), non è coperto da assicurazione, mentre è provvisto di targa. Da ampia legislazione e giurisprudenza in materia, lo scrivente chiede se in tale sia corretto applicare quanto disciplinato dall'art. 159 comma 5 del Codice della Strada, e di conseguenza il D.M.460/99 ART. 1. Pertanto chiedo un vs.parere in merito, e al contempo la relativa modulistica se del caso.

 

Il veicolo individuato in area pubblica in evidente stato di abbandono puo' essere rimosso ai sensi dell'art. 159 comma 5 ai fini della successiva applicazione del D.M 460/99..
 
Gli atti da redigere saranno:
 
- Verbale di rimozione ex art. 159/5 e conferimento provvisiorio al centro di raccolta ai sensi dell'art. 46/3 d.Lgs attestando che si tratta di veicolo non risultante oggetto di furto.
 
- Verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione
 
Verbale di intimazione al ritiro del veicolo al proprietrio del veicolo
 
Trascorsi 60 gg. dalla notifica senza che il veicolo sia stato reclamato dall'avente dirittto necessita redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile trasmettendo comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione delle formalità di radiazione.
Detta comunicazione dovrà contenere:
- attestazione del decorso termine di 60 gg
- tutti i dati necessari
- attestazione sussistenza condizioni previste dall' art. 1/1 D.M. 460/99
- attestazione che il veicolo non risulta oggetto di furto

Massimo Ferrughelli