Il comma 6 dell'art.231 del 20/4/92 n.285 codice della strada , recita le testuali parole: non si applica il comma 1 ( cioe' la pena accessoria della condisca) se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione e l'uso puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. Per cui avendo prestato la moto 250 a mio figlio il quale non ha indossato il casco e gli e' stata sequestrata la moto. Lo scrivente dovrebbe incorrere solo nel sequestro e non nella confisca. Grazie

Probabilmente la nostra corrispondenza odierna sarà inutile, visto che il Parlamento sta modificando la norma e il veicolo già sequestrato le sarà restituito probabilmente dopo tre mesi dalla violazione. Ma se così non fosse lei non ha alcuna speranza di riavere il veicolo, salvo che la Corte Costituzionale - a seguito di ricorso al Giudice di Pace - si pronunci dichiarando l'illegittimità di tale norma. Infatti o viene dimostrata ( e non solo dichiarata ) l'estraneità ai fatti, quali ad esempio in caso di furto di veicolo poi usato per commettere un reato, o come giustamente indica lei " nel caso in cui l'uso puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa " ed è rivolto a chi con un provvedimento autorizzatorio consente la guida ad altri: è il caso del noleggio di ciclomotori e motocicli, attività svolta a seguito di autorizzazione del Sindaco. L' autorizzazione amministrativa infatti è un provvedimento emesso solo dalla pubblica amministrazione ( infatti si chiama " amministrativo " ) e non anche da un soggetto privato. Allo stato attuale non le resta che sperare nella approvazione di norma più favorevole nella legge di conversione o in qualche intervento della Corte Costituzionale. Ne riparleremo dopo il 21 novembre: entro tale data o viene approvata la legge o cade il decreto e cessano tutti gli effetti che ha prodotto.

Ezio Bassani