Buon giorno, avrei un quesito da porvi relativo alla pubblicità sugli autoveicoli in base al nuovo codice della strada. Il regolamento dell'articolo 23, (art. 57) recita: "l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo" la mia domanda è la seguente: questa norma vale solo per per autovetture o anche per gli autocarri e gli altri mezzi ad uso promiscuo o speciale? Nel caso io acquistassi una autocarro e volessi allestirlo con il marchio la ragione sociale e altre informazioni relativi alla mia azienda (sito internet, num tel, oggetto societario ecc), a quali norme mi dovrei attenere? Grato di una vostra cortese risposta colgo l'occasione per porgere i miei più distinti saluti

In sostanza la differenza tra la pubblicità su di un autocarro o una autovettura quando questa è riferita alla ditta dell'intestatario del veicolo sta nel fatto che il secondo può avere solo il marchio e la ragione sociale a cui appartiene l'autovettura mentre il primo può contenere dell'altro fermo restando quanto prescritto dalle varie normative.

Buscia Rosaria