Buon giorno, avrei un quesito da porvi relativo alla
pubblicità sugli autoveicoli in base al nuovo codice della strada. Il
regolamento dell'articolo 23, (art. 57) recita: "l'apposizione sui veicoli
di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e
4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se
realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del
veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui
all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita
unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui
appartiene il veicolo" la mia domanda è la seguente: questa norma vale solo
per per autovetture o anche per gli autocarri e gli altri mezzi ad uso
promiscuo o speciale? Nel caso io acquistassi una autocarro e volessi
allestirlo con il marchio la ragione sociale e altre informazioni relativi
alla mia azienda (sito internet, num tel, oggetto societario ecc), a quali
norme mi dovrei attenere? Grato di una vostra cortese risposta colgo
l'occasione per porgere i miei più distinti saluti
In sostanza la differenza tra
la pubblicità su di un autocarro o una autovettura quando questa è riferita alla
ditta dell'intestatario del veicolo sta nel fatto che il secondo può avere solo
il marchio e la ragione sociale a cui appartiene l'autovettura mentre il primo
può contenere dell'altro fermo restando quanto prescritto dalle varie normative.