Vorrei sapere se è errato inserire in un verbale di contestazione come trasgressore un minorenne.

Ai sensi dell'art 2 della legge 24.11.1981, n. 689 il minore degli anni 18 non può mai essere trasgressore, perchè incapace legalmente di intendere e di volere. Il trasgressore da indicare sul verbale è colui che esercita la potestà genitoriale e quello è il nome da indicare sul verbale alla voce trasgressore. Se lei domanda come redigere un verbale a carico di un minorenne le ricordo che è sufficiente interlineare la scritta " contestazione " dopo la parola verbale e sostituirlo con " accertamento " (meglio: diventerà in questo caso verbale di accertamento e non di contestazione ), non scrivere l'importo della sanzione ed anzi indicare " non previsto ", interlineare la parte relativa al ricorso e notificare, mediante consegna ( se vuole, può anche far firmare il minorenne ultraquattordicenne per ricevuta, questo si può fare ) l'atto che sarà d'ufficio trasformato in verbale di contestazione dopo avere accertato chi è tenuto alla sorveglianza del minore. Un verbale di violazione amministrativo contestato ad un minorenne rende l'atto nullo ed espone il verbalizzante al risarcimento del danno ( pensi ad un sequestro di ciclomotore, per esempio... ) i verbali di fermo e sequestro possono invece essere sempre redatti con l'indicazione del conducente e consegnati ( in segno di ricevuta del bene sequestrato ) al minorenne medesimo. Se ha dubbi mi contatti in privato attraverso la redazione: le posso inviare gli atti del convegno di pietra ligure sulla legge 689/81 dove ho trattato proprio di questo ancora troppo diffuso errore procedurale.

 Ezio bassani