Essendo una piccola ditta di cartellonistica
pubblicitaria stradale, chiediamo se è consentito trasportare ed
eventualmente parcheggiare dei carrelli, omologati a tale uso, aventi dei
pannelli pubblicitari saldamente installati sopra, in quanto, in base
all'art. 57 del reg. Di esecuzione ed attuazione cel c.d.s. Comma 2, la
pubblicità per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di
linea e "non di linea" ed il carrello in oggetto può essere considerato, in
base all'art. 56 comma b del c.d.s. Un veicolo adibito al trasporto di cose
e perciò "non di linea". Chiedo gentilmente una vostra risposta per non
incorrere in sanzioni amministrative. Porgo distinti saluti
La risposta non è così semplice
come pensa e, fin d'ora, Le consiglio di rivolgersi alla Polizia Municipale del
luogo dove vorrà fare pubblicità. La dizione dell'art. 57 è infatti impropria
rispetto alla normativa generale del codice della strada, per cui è stato
aggirato l'ostacolo, nel caso di pubbliictà con quelle che vengono comunemente
chiamate "vele", perchè i pannelli pubblicitari sono molto grandi, facendo un
contratto di affitto di questi veicoli da parte della società che aveva bisogno
della pubblicità. Esistono anche comuni che hanno regolamentato la situazione e
che vietano la sosta in determinati luoghi, di questi veicoli pubblicitari.