Mi è stato notificato un verbale in cui si sostiene che ad un certo incrocio (e cito) "all’intersezione non si fermava come prescritto da apposito segnale (fermarsi e dare precedenza)... violando la norma di cui all\'art. 145/5-10 ."  Ora l'articolo 145/5 recita: "5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale." Siccome in quell'incrocio non c'è mai stata una striscia d'arresto
(confermata dall'ufficio tecnico) ma c'è invece sempre stata una segnaletica sia orizzontale che verticale di "dare precedenza" (il triangolo rovesciato), posso fare ricorso, considerando che per tale infrazione mi vorrebbero "decurtare" anche 6 punti patente? Se ad un incrocio la segnaletica verticale è rappresentata dal triangolo capovolto del "dare precedenza" ma a terra c'è la striscia trasversale bianca continua, il veicolo è tenuto solo a dare la precedenza o a fermarsi in ogni caso (ed allora perché non c'è il segnale di "stop")? Grazie, Bruno Sasso.

 

Il diritto di precedenza non esclude il dovere del conducente favorito di osservare a sua volta, approssimandosi all’incrocio, le normali prescrizioni di prudenza e di diligenza e, in particolare quella di rallentare, moderare particolarmente la velocità e se è il caso anche di fermarsi (Cass. Pen., sez IV, 6 ottobre 1987, n. 10407). Ciò vale in una intersezione ove sia apposto il segnale di “dare precedenza” di cui alla figura II 36 – art. 106 del DPR 495/92. Tale segnale, infatti, indica l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale ci si immette o che si va ad attraversare, e non è indicato in alcuna parte che debba essere rafforzato da alcuna striscia trasversale d’arresto, che può anche non essere presente quando la disciplina prevista è quella di arresto all’intersezione (STOP)-(Cass., 17.01.1968 n. 2370; conf. Cass., 17.11.1970, Pezzoli, Giust. Pen., 1972, II, 350). Nel tuo caso si possono rilevare presupposti per poter proporre, con esito positivo, ricorso avverso.

 








 


 

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