Avrei bisogno di una consulenza, mi è stato notificato un verbale dalla polizia municipale nel quale mi vengono contestati assieme il passaggio con il rosso art 41 (seguito da una e minuscola) e la mancata precedenza a destra art 145 comma 2. Sono compatibili tra loro? posso opporre ricorso?
Grazie e Cordiali saluti
 
Fabrizio

Riguardo al tuo quesito circa la compatibilita’ fra gli articoli 41 e 145 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 – Nuovo Codice della Strada, nel rispondere affermativamente nel merito, riteniamo opportuno precisare che le due infrazioni ai detti articoli di legge prevedono sanzioni di carattere amministrativo e che entrambe, nel caso specifico da te prospettato, sono esecutive di un medesimo disegno posto in essere in materia di circolazione stradale.

Nella tua e-mail dichiari che la prima contestazione si riferisce ad un passaggio con il rosso (art. 41 lettera E – lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico -). Forse stavi transitando su una corsia riservata ai mezzi pubblici il cui transito era regolamentato all’intersezione stradale dall’impianto semaforico ?  La seconda contestazione si riferisce, invece all’art. 145 comma 2° ( omessa precedenza a chi proviene da destra ).

Non specifichi, purtroppo, quale e’ l’ammontare totale della sanzione che e’ scritta sul verbale di accertamento notificatoti.

In base alla  Legge 24 novembre 1981 nr. 689 – Modifiche al sistema penale – Depenalizzazione – art. 8 comma 1°, che qui di seguito fedelmente riportiamo ( salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo ) nel caso in esame la sanzione non doveva essere determinata dall’agente verbalizzante, bensì dall’Organo Amministrativo preposto ( la Prefettura ) per le decisioni di competenza specifica, proprio in relazione alla L. 689/81.

In questo caso, il Prefetto avrebbe potuto stabilire che la sanzione prevista poteva essere aumentata fino al triplo.

Per i motivi suesposti non ci sentiamo di consigliarti di proporre ricorso avverso il verbale di accertamento in argomento

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