Sono un vostro abbonato e vi scrivo per porvi il seguente quesito. Giorni scorsi in udienza davanti al G.d.P., la parte ricorrente lamentava che nel verbale redatto con sistemi meccanizzati, non era riportata la sottoscrizione autografa degli agenti accertatori e del responsabile del procedimento. La tesi sostenuta dal sottoscritto, è stata quella che: già acclarata giurisprudenza, ha avuto modo di dichiarare l'inessenzialità di tale procedura, stante la garanzia che offrono l'indicazioni dei dati riportati nel verbale in riferimento alla provenienza e quindi all'attribuzione dell'atto redatto con sistemi moderni (ad esempio un codice od un timbro di identificazione dell'ufficio di provenienza), purchè siano indicati i dati del responsabile della immissione e trasmissione, ciò in forza di quanto stabilito dall'art. 6 quater del D.L. 6/91 convertito in L. 80/91 e dall'art. 3 comma 2° del D.Lgs. 39/93. Considerato che da una prima impressione sembra che il Giudice di Pace, che ha rinviato l'udenza, intenda accogliere la tesi sostenuta dal ricorrente, si chiede onde evitare spiacevoli inconvenienti in futuro: è legittimo il verbale nel quale sia indicato il nominativo dell'agente accertatore, che nel caso di specie e anche il compilatore materiale del verbale di contestazione e, il nominativo del responsabile immissione dati, mentre nessuna menzione viene effettuata in merito al responsabile del procedimento, considerato anche che quest'ultimo è stato individuato con apposito provvedimento del responsabile del servizio ? Sicuro di una Vostra in merito, l'occasione mi è gradita per porgerVi cordali saluti-

F.to Miceli Salvatore 

Le posso formulare la nostra difesa sul punto, che, nella totalità dei casi è stato ritenuto dai giudicanti privo di pregio, quindi con successo sa parte dell'amministrazione convenuta. Poi, come ben lei saprà, ogni giudice agisce nel proprio libero convincimento, nei limiti (ma a volte non sempre) della legge e non certo degli indirizzi giurisprudenziali e tanto meno della prassi amministrativa, ancorchè ministeriale.
 
 Riguardo all’assenza dei nominativi e della sottoscrizione degli agenti accertatori, nel verbale notificato, è presente, alla voce “accertatori: matr.” i numeri relativi agli agenti accertatori, che identificano in maniera univoca coloro che hanno proceduto all’accertamento. Quindi, per quanto riguarda la sottoscrizione autografa da parte degli agenti accertatori del verbale redatto con sistemi meccanizzati, la Cassazione, di recente, superando la sentenza massimata dal ricorrente,  ha avuto modo di dichiarare l'inessenzialità di tale procedura, per altro inattuabile per i Comandi di dimensioni medio-grandi, stante la garanzia che offre l'indicazione del numero di matricola dell'agente accertatore in riferimento alla provenienza e quindi all'attribuzione dell'atto redatto con i sistemi moderni. Lo stesso dicasi per il responsabile del procedimento. Quindi non è stato ritenuto necessario l’inserimento del nominativo per esteso, essendo sufficiente la possibilità di risalire alle persone indicate.

 

1) Al riguardo si ritiene che occorre attenersi all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 1923 del 7 luglio 1998/6 marzo 1999 in base alla quale deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell’organo accertatore è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in quanto, con l’art. 3 del decreto legislativo n. 39/1993, il legislatore ha affermato sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi, e la stessa giurisprudenza (Cass. n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3, ha ritenuto che l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell’atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l’autore. Tuttavia, occorre che esista, nell’originale del provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell’atto dall’ufficio competente.

Pertanto, è da ritenersi superata – come evidenziato dallo stesso giudice – la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 2341 del 20 ottobre 1997/3 marzo 1998, con la quale era stata affermata la illegittimità della notificazione al trasgressore di una “copia informe del verbale di accertamento… redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente accertatore”. (in tal senso Ministero dell’Interno circ 42/2000)

 

Giuseppe Carmagnini