Se il sindaco nomina quale responsabile dell'area di vigilanza un consigliere comunale o assessore, quest’ultimo può impartire ordini di qualsiasi genere al comandante?

Il D. Lgs. 165/2001 stabilisce chiaramente quali sono i compiti e le funzioni delle due diverse figure, quella politica e quella tecnica. Il Sindaco può naturalmente delegare le proprie funzioni relativamente alla Polizia Locale ad un Assessore o ad un Consigliere il quale ha il potere ( ed il dovere ) di impartire direttive di natura politica. Tocca poi al tecnico ( Dirigente, Comandante, Funzionario ovvero un altra figura prevista dalla normativa locale ) tradurre in atti concreti l'espletamento dei servizi, gestendo il personale secondo le attitudini che egli ritiene esso abbia.
In molti Enti pubblici, soprattutto quelli minori, vi è confusione sull'argomento ma vale la pena ricordare che la responsabilità degli atti adottati è sempre ( e secondo me, giustamente ) del tecnico e mai del politico. Poi in molti Enti il tecnico lascia che sia il politico a decidere, ma questo è un altro discorso.

Ezio Bassani