Salve,ho letto tutti i vostri articoli,ma volevo gentilmente chiedere 2 precisazioni : 1) sul superamento dei 40 km/h mi è stato inviato il bollettino con al fianco la seguente dicitura ".......in caso di mancata presentazione saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art.180 comma 8 cds e la decurtazione di 10 punti sulla patente ". Scusate ma non avete scritto che nel caso non si e' stati fermati e non c'e' possibilità di risalire alla persona che guidava vengono solo tolti i 10 punti più la multa di 356,28 euro al possessore della macchina senza sospensione e pagamenti ulteriori ? 2) Inoltre volevo chiedere e nel caso invece che sia una società ma una ditta individuale con operai ed il titolare non comunica il nominativo come procedono in tale caso? Grazie. Distinti saluti.

 

 

Non posso sapere chi le ha risposto, ma sicuramente lo ha fatto correttamente; qui siamo di fronte ad una violazione che comporta anche la sospensione della patente, oltre che la perdita dei punti e quindi rappresenta un caso leggermente diverso dal solito. Se la violazione commessa viene contestata immediatamente i punti li perderà ovviamente il conducente. Quando non è possibile accertare immediatamente chi guidava, i punti verranno detratti al proprietario del veicolo, salvo che questi non indichi, entro 30 giorni dalla richiesta, gli estremi di chi ha effettuato l'infrazione. Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica (anche una società di persone, secondo il ministero) e il rappresentante legale o suo delegato non fornisce gli estremi del conducente verrà applicato l'art 180/8°comma con una sanzione amministrativa da € 343,35 a € 1.376,75. la richiesta contenuta nel verbale con la minaccia anche dell'applicazione della sanzione prevista per chi non ottempera all'invito di fornire informazioni per l'accertamento delle violazioni previste dal codice della strada è relativa alla sospensione della patente e non alla decurtazione che verrà applicata se il proprietario (se persona fisica) non comunica i dati del trasgressore. Quindi, se lei dovrà comunicare qualcosa perchè così le è stato richiesto, essendo prevista anche la sospensione della patente; si possono presentare questi casi. Lei non comunica niente; le vengono tolti i punti e le viene inviato un nuovo verbale per la violazione del 180/8, ma non le viene sospesa la patente. Lei comunica di non ricordare chi fosse alla guida o di non volerlo dire; le vengono tolti i punti , ma non le viene sospesa la patente nè inviati ulteriori verbali. Lei comunica i dati completi del trasgressore; a lei non viene fatto altro, salvo rimanere obbligato in solido per la sola sanzione pecuniaria; alla persona indicata verranno tolti i punti e sospesa la patente. La questione cambia per le persone giuridiche, laddove il rappresentante legale è tenuto a comunicare i dati del trasgressore altrimenti verrà irrogata la sanzione di cui all'articolo 180/8; ovviamente i punti non vengono decurtati a nessuno. Nel caso delle ditte individuali, siccome il Ministero ha precisato che ai fini della patente a punti sono equiparate alle persone giuridiche anche le società di persone, chi scrive ritiene che anche la ditta individuale rientri nella disciplina prevista per le persone giuridiche, anche perchè la ratio della norma è evidente, tanto è che la ditta individuale potrebbe avere più dipendenti di una società di capitali.

Giuseppe Carmagnini

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiche web e counter web