Salve, innanzitutto complimenti per le risposte chiare che date ai nostri quesiti mi e' stata tolta la patente avendo passato due semafori consecutivi (a distanza di circa 80 metri l'uno dall'altro) con il rosso(in realta' solo il primo era rosso mentre l'altro sono convinto fosse verde, ma non posso dimostrarlo e neanche ho intenzione di contestare visto che comunque ero da solo e non avrei testimoni e potrei comunque sbagliarmi) vorrei sapere se e' corretta la sospensione della patente avendo preso due multe consecutive, sullo stesso verbale, per passaggio con rosso nella stessa serata. Vorrei anche sapere se il prefetto ha il potere di sospendere per piu' di 3 mesi (come previsto dal 146 comma 3 (sem rosso) o addirittura revocarmi la patente avendo in quella stessa occasione preso altre multe (art 172 commi 1 e 8, art 154 commi 1 a) e 8, , art 155 commi 1 e 5 e art 141 commi 3 e 8) per un totale di 29 punti grazie, buon lavoro

Per quanto riguarda la sospensione alla seconda violazione letteralmente l'interpretazione dell'organo accertatore è corretta; la dottrina non sempre è stata concorde. la sospensione dovrebbe decorrere dal giorno del ritiro della patente per cui (ad esempio in materia di fermo del veicolo) si dovrebbero applicare tutte le sanzioni accessorie previste ma con un unico inizio di decorrenza, per cui il periodo terminerebbe con lo spirare del termine della sanzione più grave applicata. Il 146 prevede una sanzione massima di tre mesi ed il prefetto può graduarla in base al complessivo giudizio del Suo comportamento (ha commesso varie violazioni e questo potrebbe influenzare l'autorità amministrativa); quindi la risposta è positiva, il prefetto può applicare la sospensione di tre mesi. Non può invece revocare la patente, in quanto tale provvedimento viene applicato nei tassativi casi previsti dalle singole violazioni, ovvero quando il titolare risulta non più in possesso dei requisiti tecnici (a seguito di esame) o psicofisici ( a seguito delle prove mediche) ovvero per la perdita dei requisiti morali o in caso di condanne penali previste dal cds (ebbrezza, competizioni non autorizzate con veicoli a motore in velocità dove siano derivate lesioni gravissime o morte di una o più persone etc.). Quindi, a seguito della comunicazione della perdita completa del punteggio (lei non ha più punti ed è ininfluente che sia andato "sotto zero") sarà invitato a effettuare l'esame di revisione ex articolo 128 del cds; se lo supererà, riacquisirà immediatamente tutti i punti, altrimenti, ma solo in quel caso, la patente sarà revocata.

 

 

 

 

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