Ho tre domande alle quali nessuno riesce a darmi una unica risposta: 1)ho la patente a e la patente b se commetto un'infrazione con la moto e' vero che mi viene defalcato il punteggio dalla patente a...in quanto la contravvenzione e di conseguenza il decurtamento dei punti avviene per il mezzo con cui si fa' l'infrazione? 2) se commetto un'infrazione per eccesso di velocita' entro i 40 km mi tolgono due punti....ma se io commetto un 'ulteriore uguale infrazione entro i due anni dalla prima cosa accade? mi sospendono la patente 3) la data dalla quale calcolare i famosi due anni per riavere i 20 punti in caso di decuratamento e' la data di quando e' stata commessa l'infrazione o di quando viene notificata? visto che passano anche 130-140 giorni tra le due date

Alla prima domanda Le rispondo che la patente è unica e Lei può essere titolare di una o più categorie ma la decurtazione dei punti o la sospensione o la revoca riguarda, complessivamente, la Sua (unica) patente di guida. E' ininfluente, quindi, quale mezzo guida, salvo guidi una bicicletta o un ciclomotore e in questi due casi non ci sono decurtazioni non essendo necessaria la patente di guida per quanto ne sia possessore. Per la seconda domanda la riposta è più complessa. Intanto la sospensione della patente scatta solo alla perdita totale dei punti. Se Lei perde due punti e per due anni, non commette altra violazione che preveda la perdita dei punti, la Sua patente torna a quota venti. Se invece Le decurtano punti, questi vengono detratti dal Suo "carniere", che se era già a 18, passa a 16 o a 8, a seconda dei punti che Lei perde. In riferimento alla terza domanda la risposta è duplice: 1 - Secondo la prima circolare del Ministero dell'Interno "la data" della decurtazione dei punti è quella della violazione; 2 - Secondo una relazione di un Vicequestore in servizio alla Polizia Stradale preso il Ministero la data è quella dell'inserimento nel computer ell'Anagrafe degli abilitati alla Guida ( 3/4 giorni prima che arrivi la comunicazione al patentato ) perchè il programma non retroagisce. Dal momento della violazione al momento della comunicazione possono trascorrere da sessanta giorni ( accertamento, verbalizzazione, pagamento, comunicazione) ad un anno e oltre, a seconda se si è messo in atto le difese di rito ( Prefetto, Giudice di Pace ecc.).

 

 

 

 

 

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