Nel ringraziarla per la risposta pronta, esauriente e sentita al mio precedente quesito sulla segnaletica verticale n.81 (a proposito, il mio sfogo sulla "sudditanza" nasce dalle storture che si vedono nel lavorare per una p.a. come lei, e sui "polli da spennare" per una contravvenzione per divieto di sosta da me recentemente pagata perché mia moglie nel parcheggiare in una zona a pagamento aveva provveduto ad annullare gli appositi tagliandi con la biro, anziché "grattarli con una moneta" come indicato sul retro; piccolo particolare i tagliandi in oggetto si bucano ma non si grattano neanche con una lima!...) approfitto della sua pazienza per porle un quesito a proposito del "famigerato" art.126 bis del c.d.s., che per me è una specie di "sassolino nella scarpa" visto che sono un conducente normalmente prudente, più per convinzione che per paura delle sanzioni (in 20 anni solo qualche divieto di sosta in circostanze talvolta discutibili), che ho bisogno della patente per poter andare a lavorare e che mi capita saltuariamente di affidare l'auto. > la legge recita :"la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione."  nessun dubbio in proposito nel caso che il conducente e il proprietario siano persone civili, se il proprietario al momento della notifica del verbale ricorda chi fosse al momento alla guida (mi consiglia di registrare su un taccuino l'affidamento dell'auto, con data e ora della consegna e della restituzione e magari di farmi controfirmare per ricevuta e di registrare il numero di patente???)  il mio dubbio nasce nel caso in cui il conducente o il proprietario tengano dei comportamenti poco ortodossi, che mi auguro essere degli estremi nati dalla mia fervida fantasia ma che ritengo potersi verificare in realtà (in particolare per i punti 1 e 2, per esempio in caso di rapporti "difficili" tra genitori e figli patentati) e che esemplifico come segue: 1. il proprietario ricorda chi fosse alla guida ma il conducente nega il tutto e rifiuta di dare i dati della patente. 2. come sopra, ma il proprietario ha i dati della patente immagino che la soluzione per il caso 1. sia di affidare l'auto a persone di cui ci si fida ciecamente, ma cosa fare per esempio per l'auto affidata al meccanico "di fiducia" o al lavaggista il quale, ammesso che rilasci la fattura non indicherà mai la data e l'ora di consegna e di ritiro dell'auto? 3. e' il proprietario ad essere "marcio" e, dopo aver provveduto a pagare la sanzione, comunica i dati di una patente che può avere in proprio possesso (le è mai capitato di lasciare fotocopie di un documento? a me capita abbastanza spesso e porto sempre in tasca come documento la sola patente rilasciata dal prefetto, un'abitudine che penso di dovermi togliere) per quanto riguarda i punti 2 e 3, in caso di conducente diverso dal proprietario, il conducente può ricorrere contro la sola perdita dei punti senza contemporaneamente querelare per falso il proprietario? Che valore ha la dichiarazione del proprietario, tenuto presente che non è un ufficiale di polizia? che succede nel caso 2., in cui immagino conducente e proprietario possano denunciarsi reciprocamente? Per finire, nel ringraziarla per la pazienza sicuramente necessaria per leggere questo mio sfogo, vorrei chiederle che ne pensa della costituzionalità dell'articolo in oggetto, che mi auguro essere negata a colpi di accetta dalla consulta. Cordiali saluti.  p.s. i 150 giorni per la notifica vanno contati dal momento dell'infrazione alla 1. data di ricezione del plico da parte del proprietario 2. data di invio del plico (timbro postale)? Come avrà capito temo che qualcuno abbia commesso un'infrazione per mio conto....

Lo sfogo, a volte, è un atto "dovuto". Veniamo ai problemi: La norma del 126 bis qualcuno dice che è anticostituzionale, io dico che lo dirà la Corte ma mi sembra che sia una legge antifurbi. Se non ci fosse questa legge nessuno si ricorderebbe mai chi guidava il veicolo in quel giorno e a quell'ora, anche se il proprietario è un single che non prestrebbe la propria auto neppure a......e lo dimostra il fatto che tutte le violazioni accertate con apparecchi di misurazione di velocità. che prevedevano la sopensione della patente, non hanno raggiunto lo scopo perchè il proprietario del veicolo non ha mai ricordato ecc. Così la penso io e io non sono certamente la Corte Costituzionale che, sono quasi sicuro, la penserà al contrario. Certo sarebbe eccessivo che fra padre e figlio si mettesse in atto un registro ma....se non vuole perdere punti Lei.... nel caso il figlio neghi....vedo solo quattro soluzioni (comunque eccessive in un rapporto familiare): 1 - Un registro 2 - Mandare il figlio a piedi 3 - Comprargli un'altra auto 4 - Intestare a lui l'auto Se poi ci sono altri fruitori con comportamenti poco ortodossi, la situazione resta tale e il registro mi sembra l'unica via di uscita. In ambiti militari o di polizia ecc. ma credo anche in grande aziende, l'unica soluzione è il registro che, ripeto, mi sembra eccessivo in casa. Vediamo le Sue ipotesi: Se il proprietario ricorda chi fosse alla guida ma il conducente nega il tutto e rifiuta di dare i dati della patente, il proprietario fa la comunicazione precisando che non è in grado di fornire i dati della patente del conducente perchè....( è fuori sede, è lontano, non glieli ha forniti ecc.). L'organo di polizia accede alla banca dati delle patenti e il problema è risolto. Se il proprietario ha i dati della patente problemi non ce ne sono. E' chiaro che l'auto va affidata a persone di cui ci si fida perchè non è come prestare un libro. Se il meccanico è "di fiducia" non ci dovrebbero essere problemi, mentre il lavaggista non ha alcun diritto di andare a spasso con la Sua auto, ma, comunque, mi sembrano casi possibili ma....non frequenti. E' un pò troppo pessimista. In caso di proprietario "marcio" che comunichi il nome e i dati di una patente di un conducente "falso", a quel nominativo arriverà il verbale e si aprono due possibilità a - Il proprietario marcio e furbo (perchè ha provveduto a pagare) chiude al conducente la porta del ricorso e deve operare in regime di tribunale, sia per il verbale che per la falsità. b - il proprietario marcio che non paga permette al conducente di fare ricorso e di poter dimostrare ( sempre che sia possibile) la sua estraneità per quanto riguarda il verbale. Per la dichiarazione di falso deve seguire la strada giudiziaria. Tutte le dichiarazioni ( c'è una legge apposita) autocertificate hanno valore fino a querela di falso. Ci sono i giudici apposta per questo. I 150 giorni per la notifica decorrono dalla data della violazione alla data in cui il Comando consegna all'ufficio postale il plico dei verbali. Invece i 60 giorni per pagare o per fare ricorso decorrono dal momento della consegna da parte del portalettere o dal momento in cui ritira il verbale alla posta o dalla data di compiuta giacenza. Auguri

 

 

 

 

 

Statistiche web e counter web >