Chi e per quali Motivi può ordinare la revisione della patente di guida? Si può fare ricorso contro tale provvedimento? Se sì, quali sono i termini Cronologici e gli organi competenti a cui rivolgersi?

Premesso che non si tratta di sanzione accessoria, ma di un provvedimento finalizzato ad accertare la sussistenza dei requisiti psicofisici e tecnici che sono alla base del rilascio della patente, la revisione della patente può essere disposta dagli Uffici provinciali della Direzione Generale della Motorizzazione Civile, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di patente di guida dei requisiti fisici o psichici, della necessaria idoneità tecnica, nonché dal prefetto nel caso di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o in base al verificarsi dell'analogo reato di guida in stato di ebbrezza. Tali organi possono disporre che il titolare della patente si sottoponga a visita presso la commissione medica locale. Sia la Motorizzazione Civile che il prefetto agiscono di iniziativa o su indicazione, non vincolante, degli organi di polizia o delle autorità sanitarie, ovvero su qualsiasi segnalazione venga ritenuta fondata. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati agli uffici della Motorizzazione per gli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione a tempo indeterminato. Si ricorda che, qualora in sede di accertamento sanitario il titolare della patente venga dichiarato temporaneamente non in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, la patente viene sospesa solo dopo la comunicazione della commissione medica alla Motorizzazione. Se il titolare della patente viene dichiarato permanentemente non più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, ovvero, a seguito dell’accertamento tecnico non risulti più idoneo alla guida, la patente viene revocata . La revisione della patente viene altresì disposta nel caso in cui il titolare abbia definitivamente perso tutti i punti del documento (20) e sia stato per questo invitato a sottoporsi all’esame entro un mese dalla notifica del provvedimento. Qualora non ottemperi la patente viene automaticamente sospesa a tempo indeterminato. Contro il provvedimento è ammesso il ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Giuseppe Carmagnini