Salve, ho un grosso dilemma in proposito e confusione. Nel vostro link https://www.vigileamico.it/patente/patente%20D%20no%20C.htm viene chiarito il problema , ma me ne sorge un'altro; io sto per dare ora la patente D con interesse prevalente della patente C, la scuola guida dove sto dando teoria mi ha detto che basta essere iscritto  con foglio rosa entro le date riportate, cioè entro settembre 2004 e non aver già conseguito l'esame di guida e pratica per la patente, quindi per sicurezza vi chiedo: per aver diritto a condurre veicoli di categoria C con la patente D basta essere iscritti alla scuola guida oppure si deve avere già in mano la patente con riportato la data di rilascio entro il 30 settembre 2004? Questa cosa è molto importante Grazie

 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la circolare Prot. n. MOT3/1687/M330 del 28.04.04 (12 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto 30 settembre 2003, pubblicato ad aprile) con la quale fornisce indicazioni divergenti dalla normativa oggi in vigore per ciò che concerne la patente D, in quanto il decreto pubblicato in aprile 2004 aveva previsto che le patenti D rilasciate dal primo ottobre 2003 non consentivano più la guida dei veicoli per i quali è necessaria la patente di categoria C, a meno che, ovviamente, questa non sia già posseduta dal conducente. Questo decreto avrebbe avuto un improbabile effetto retroattivo e quindi la circolare, in maniera che chi scrive ritiene non legittima, va a modificare una norma di legge vigente, in quanto, preso atto delle difficoltà applicative di siffatta disposizione.
Quindi, richiamandosi ai tempi necessari per la conclusione dell'iter di approvazione ed emanazione del decreto, nonché a quelli tecnici per l'elaborazione delle procedure informatiche, il principio del contenimento automatico della categoria C nella categoria D si applicherà fino al 1 ottobre 2004. Conseguentemente, dice il Ministero, limitatamente a tale disposizione, "alle istanze di conseguimento delle patenti di categoria D presentate entro il 30 settembre 2004, si applica la normativa attualmente in vigore"; ma la normativa attualmente in vigore non è forse quella del DM 30 settembre 2003? E poi, qui si parla di istanze e non di rilascio, mentre successivamente, nella circolare, si fa riferimento alle patenti rilasciate dopo il primo ottobre 2004. Vale la pena di ricordare che l'istanza si presenta sicuramente prima del rilascio, per cui se qualcuno presenterà il 30 settembre 2004 la domanda per conseguire la patente di categoria D, sicuramente la potrà ottenere solo alcuni mesi dopo.Tuttavia, per il Ministero, solo dal primo ottobre 2004 ( e non 2003 come disposto dal decreto) le patenti di guida della categoria D non conterranno più alcun riferimento alla categoria C (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita).
Concludendo, la contraddittoria circolare non chiarisce affatto quello che succederà dal primo ottobre 2004 e si dovrà attendere cosa la motorizzazione farà realmente anche perchè, sempre a modesto parere di chi scrive, il dato reale è quello fornito dal decreto pubblicato in gazzetta e non la circolare, anche se poi prevarrà sulla fonte primaria. Le conviene dare l'esame prima di tale data e comunque chiedere rassicurazioni al locale ufficio della motorizzazione.
 
Le riporto il testo della circolare con in evidenza i due punti in contrasto
 

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28/4/2004 n. MOT3/1687/M330

 


 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, àstato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003 n. 40T, recante "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE".
In particolare, detta direttiva introduce una lista più particolareggiata dei codici comunitari armonizzati e specifica le conoscenze ed i comportamenti che devono essere richiesti ai candidati al conseguimento della patente di guida, in sede d'esame di idoneità. Al fine di rendere possibile una più facile lettura della normativa comunitaria vigente, che incide sulla materia delle patenti di guida, il decreto ministeriale 40T/2003 è stato elaborato in forma di testo unico, provvedendo non solo a recepire la direttiva 2000/56/CE, ma anche a coordinare le nuove norme ivi previste con le disposizioni contenute nelle direttive 91/439/CEE, 96/47/CE e 97/26/CE, già recepite nell'ordinamento italiano. Ai fini della corretta ed omogenea applicazione del decreto sopracitato si rende necessario impartire alcune istruzioni operative:

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3) Contenimento della patente della categoria C nella categoria D: con il decreto in esame, è stata allineata, altresì, la norma contenuta all'art. 125, comma 2, del codice della strada con la normativa comunitaria in ordine al contenimento della categoria C nella categoria D.
Prevede, infatti, l'art. 5, comma 2, lettera c), del D.M. 40T/2003 che "la patente di categoria D rilasciata dal 1 ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C". Tuttavia, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai titolari di patente della categoria D conseguita secondo le norme attualmente in vigore, il medesimo decreto 3 prevede che "la patente di guida della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C".
Si fa, comunque, presente che i lunghi tempi intercorsi per la conclusione dell'iter di approvazione ed emanazione del decreto in esame, nonchè i tempi tecnici necessari per l'elaborazione delle procedure informatiche consentono di applicare tale nuova previsione a decorrere dal 1 ottobre 2004. Conseguentemente, limitatamente a tale disposizione, alle istanze di conseguimento delle patenti di categoria D presentate entro il 30 settembre 2004, si applica la normativa attualmente in vigore.
Le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti militari e delle patenti estere, la cui istanza sia stata presentata successivamente a partire dal 1 ottobre 2004.
Sulla base del nuovo assetto normativo, le patenti di guida della categoria D non conterranno più alcun riferimento alla categoria C (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita). Analogamente, nel caso di conseguimento della categoria D+E non sarà stampato, sulla patente, anche il riferimento alla categoria C+E (a meno che il titolare non l'abbia già conseguita).
Inoltre, il titolare di patente di guida comprendente le categorie C+E e D potrà condurre anche veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D+E (come previsto all'art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. 40T/2003; viceversa, il titolare di patente comprendente le categorie D+E (conseguita dopo il 1 ottobre 2004) e C non potrà condurre anche i veicoli per la cui guida è prevista la categoria C+E.
È abrogata la circolare D.G. 212 del 28 dicembre 1995.

Giuseppe Carmagnini

 


 

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