Si possono guidare i ciclomotori 49cc con il foglio rosa? E anche le macchine agricole?Grazie mille veramente gentili!

 

La domanda è stata oggetto già di numerose risposte e a queste la rimando per un maggiore approfondimento. Lei potrà esercitarsi con il ciclomotore, al pari di quanto è consentito fare con il motociclo e cioè in luoghi poco frequentati. La sanzione per chi si esercita in luoghi non poco frequentati è di euro 68,25 e non sono previste sanzioni accessorie. In tal senso hanno di recente risposto anche gli esperti del Ministero dell’interno. Per quanto riguarda le macchine agricole, si deve tenere conto che l’articolo 124 è in vigore dal primo gennaio 1993 e permette di guidare l e macchine agricole di dimensioni e peso non superiori a quelle dei motoveicoli con la patente A (tranne si tratti di M.A. con conducente a terra per le quali non necessita la patente). Nel contempo si è sviluppata a livello europeo una nuova disciplina che è stata recepita nel nostro ordinamento dal dm 8.8.94 e poi dal dm 30.9.03 che ha sostituito il precedente, costituendo il recepimento della normativa 2000/56 CE. Dal 94 infatti esiste la patente di sottocategoria A1 che ha praticamente sostituito la A che si conseguiva a 16 anni; infatti oggi la A (A2) si consegue a 18 anni e la A3 dopo due anni dal conseguimento della A2 ovvero superando apposita prova pratica con motociclo di potenza non inferiore a 35 kw, solo se si sono compiuti i 21 anni. Quindi, anche con la A1 si ritiene possibile guidare le MA nei limiti ponderali e dimensionali dei motoveicoli e, se il conducente è minorenne, non potrà trasportare passeggeri anche se il veicolo lo permette. Concludendo, con la A1 ai potrà esercitare sui motocicli di potenza inferiore o uguale a 11 kw e 125 cc, ovvero su motocicli e tricicli (di potenza inferiore a 125 cc se minorenne), o sulle M.A. nei limiti suddetti, o anche sui ciclomotori a 2, 3 o 4 ruote. Se maggiorenne potrà trasportare anche il passeggero sui veicoli ove tale possibilità è ammessa. Resta inteso che le esercitazioni su veicoli sui quali non può prendere posto persona che possa svolgere funzione di istruttore sono ammesse solo in luoghi poco frequentati. Si ricorda che la posizione dell’istruttore deve essere tale da poter intervenire prontamente in caso di necessità e che tale circostanza è esclusa per l’eventuale passeggero dei motocicli, dei ciclomotori a due ruote o comunque per tutti i veicoli dove se pur ammessa la presenza del passeggero, questo non possa agire in maniera risolutiva in caso di bisogno.

 

 

 


 

Statistiche web e counter web >