In caso di trasposto di materiale infiammabile su furgoncino di non proprietà de conducente (autista) ma di una ditta di cui il conducente ne è un dipendente, se viene trovato con gli estintori scaduti ma lui non era stato informato dalla ditta che doveva occuparsene lui, è giusto che gli venga ritirata la patente per 3 mesi e tolti 12 punti? Inoltre volevo sapere se si può fare ricorso e a che rivolgersi Grazie

 

Della violazione dell'articolo 168 del Codice della strada risponde chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste per il trasporto di merci pericolose. Mi dispiace, ma tale obbligo ricade sul conducente che deve controllare il rispetto della normativa ADR anche perchè in possesso di un'apposita certificazione professionale che ne dà per presupposta la conoscenza della delicata materia dell'ADR. Pare di poter sostenere che al limite si possa ravvisare il concorso della ditta che ha disposto il trasporto, la quale doveva comunque mantenere in efficienza i dispositivi ed il veicolo, ma ciò non giova alla Sua situazione, potendo semmai aggravare quella della Società. Il conducente dovrebbe infatti controllare che tutto sia in regola (come deve farlo in relazione ai documenti del veicolo e alla sua efficienza o alla sistemazione del carico, ancorchè effettuato da altri). Per quanto riguarda il ricorso, questo è sempre possibile, sia al giudice di pace o, in alternativa, al prefetto; non è più necessario versare alcuna cauzione nel caso si intenda presentare opposizione al giudice di pace e sarà possibile l’invio anche tramite il servizio postale; inoltre, il termine entro il quale inviare il ricorso, pur rimanendo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, si riterrà rispettato allorché la raccomandata sia stata affidata al servizio postale entro tale lasso di tempo, a nulla rilevando la data in cui il plico perverrà in cancelleria; lo stesso principio si applica per quanto riguarda i ricorsi presentati al prefetto; in questo caso la persona legittimata potrà presentare ricorso, in alternativa all’opposizione al giudice di pace e a patto di non aver effettuato il pagamento in misura ridotta, entro i soliti 60 giorni. Le modalità rimangono invariate, ossia viene riportata nel codice la possibilità di inviare il ricorso direttamente al prefetto tramite raccomandata A/R (prima tale facoltà era prevista solo dal regolamento); in alternativa il ricorso può essere depositato con qualsiasi mezzo al comando di polizia stradale procedente. Qualora il ricorso sia stato presentato direttamente al prefetto, l’autorità trasmette gli atti al comando procedente entro trenta giorni dal ricevimento del gravame; il comando ha sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del prefetto per rinviarli allo stesso, completi della necessaria istruttoria, comprese le accurate deduzioni confermative o meno dell’accertamento. A questo punto il prefetto ha centoventi giorni per “emettere” l’ordinanza con la quale decide sul ricorso e ulteriori 150 giorni dall’emissione dell’atto per notificarlo nelle forme previste dal Codice della Strada per la notifica dei verbali. Se il ricorso viene invece presentato all’organo di polizia stradale, la cadenza del procedimento è la stessa, decurtata del termine di trenta giorni che il prefetto ha per notificare il ricorso da questo ricevuto all’organo di polizia stradale procedente. Ricapitolando, il ricorso amministrativo ha come termini massimi per la conclusione, se è stato presentato al prefetto: 30+60+120+150 giorni per un totale di 360 giorni; se è stato presentato all’organo di polizia stradale: 60+120+150 giorni, per un totale di 330 giorni. Se questi termini non vengono rispettati, il ricorso si intende accolto a prescindere dalla correttezza dell’accertamento della violazione. Il ricorrente può chiedere comunque anche l’audizione davanti al prefetto, che è tenuto a concederla fissando una data. I termini in questo caso rimangono sospesi sino alla data fissata e cominciano a decorrere nuovamente dopo l’audizione; se il ricorrente non si presenta non adducendo adeguata giustificazione, il ricorso può essere comunque deciso senza ulteriori formalità. Da tenere presente che in caso di rigetto del ricorso, il prefetto emette un’ordinanza con la quale ingiunge il pagamento di una somma che non può essere inferiore al doppio del minimo (ossia la somma che si poteva pagare entro 60 giorni). Nel caso si sia invece scelto di presentare l’opposizione al giudice di pace, in caso di rigetto l’autorità giudiziaria non sarà tenuta ad altro limite se non a quello previsto dalla legge e compreso tra il minimo ed il massimo edittale; tuttavia non è escluso che il giudice condanni la parte soccombente al pagamento delle spese legali o comunque delle spese vive sostenute dalla parte vincente. In ogni caso, il giudice di pace se non accoglie il ricorso non può scendere sotto il minimo edittale, non può non applicare le eventuali sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti, né può decidere secondo equità, ma solo in diritto. Altra cosa da sapere è che nel giudizio di opposizione, nonostante la norma preveda l’automatico rigetto del gravame nel caso in cui l’opponente non si presenti alla prima udienza senza giustificato motivo, per l’intervento della Corte Costituzionale che ha ritenuta illegittima tale norma, ciò non può avvenire e per questo il giudice è tenuto ad esaminare gli atti e a decidere in base agli elementi in suo possesso. Si ricorda, infine, che nel giudizio davanti al giudice di pace in relazione alle violazioni previste dal Codice della Strada, l’opponente può costituirsi personalmente e quindi stare in giudizio senza l’ausilio di un legale.
 

Statistiche web e counter web >