Con riferimento a una multa per eccesso di velocità e ritiro patente di auto aziendale, effettuata senza immediata contestazione, cosa succede nel caso in cui non sia possibile, all'interno dell'azienda, risalire a chi detenesse  l'auto al momento dell'infrazione? Forse che la patente, in questo caso, viene ritirata al legale rappresentante?      

     Vi ringrazio per l'attenzione  Andrea

Se tu hai la voglia di leggere, nella nostra rubrica “Grandi Argomenti – Autovelox”, tutte le risposte date in merito al tuo specifico quesito, ti renderai conto, prima di tutto, che non esiste un obbligo tassativo da parte degli organi di accertamento di contestare immediatamente l’infrazione al trasgressore.

    Anzi, il recente D.L. n. 151 del 27.06.2003 (modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni) all’art. 4 – comma 1 – lettera f – ribadisce che : “”la contestazione immediata non è necessaria in caso di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari””

   Se l’infrazione è stata commessa da autoveicolo di proprietà di un ente o a leasing o preso a noleggio, etc., secondo il principio di solidarietà (art. 196 C.d.S.), ne risponde l’intestatario della carta di circolazione del veicolo, o in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

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