Mi hanno fermato i carabinieri e mi hanno sequestrato il furgone intestato alla mia società perché avevo la patente scaduta. Chiedo considerando che il nuovo codice della strada non prevede più il sequestro del mezzo e che il furgone mi serve per lavoro cosa posso fare per riaverlo? Tiziano

Poiché non citi la data dell’avvenuta contestazione dell’infrazione, ti illustriamo brevemente quale è stata e quale è la normativa in materia :

  - Con il D.Lgs. nr. 507 del 30.12.1999 – Riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale – il Legislatore  stabilì che un’infrazione all’art. 126 – comma 7 - del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 – nuovo Codice della Strada –, in precedenza considerata solo illecito amministrativo, avrebbe comportato :

sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta della somma di €. 137,55 ;

 sanzione accessoria del ritiro della patente di guida scaduta di validità;

sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 2 mesi dalla data di contestazione.

     La patente, entro 5 giorni, era trasmessa alla Prefettura e la restituzione di detto documento poteva essere chiesta dall’interessato, presso gli uffici del precitato ente soltanto dopo aver adempiuto alla prescrizione omessa e presentando la certificazione, anche sanitaria, necessaria.

   -  Dal 30 giugno u.s., con D.L. 151 del 27.06.2003 all’art. 2 comma 4 – lettera c -, il succitato art. 126 comma 7 del D.Lgs. 285/92 è stato modificato e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per due mesi è stata soppressa.

    Devi fare attenzione alla data in cui ti hanno fermato i Carabinieri e ti è stato sequestrato il furgone. Se è antecedente al 30.06.2003 non puoi rientrarne in possesso, in quanto il D.L. 151/03 non è retroattivo.

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