Buongiorno e complimenti per l'ottimo sito. In data 13 Agosto 2003 sono stato fermato e mi è stato riscontrata la patente scaduta (a causa della data riportata dal duplicato richiesto alcuni anni fa non mi sono accorto della scadenza). Le forze di polizia mi hanno ritirato la patente ed hanno effettuato il blocco giudiziario dell'automezzo per due mesi. Secondo la nuova legge (pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 12 Agosto 2003) il comma 7 dell'articolo 126 e' stato modificato e non e' più possibile effettuare il blocco auto ma avrebbero dovuto fornirmi il permesso provvisorio per rientrare al mio domicilio.

Ho sostenuto il costo del rientro in treno dalla località balneare fino a casa mia e vi sarà anche il costo del deposito dell'auto nel parcheggio ACI oltre ovviamente al disturbo di dover ritornare a ritirare l'auto e quindi un altro biglietto del treno. Chi pagherà questi costi? Essendo riportato nella multa che mi è stata elevata anche il ritiro del mezzo (illegittimo) questo invalida tutta la multa come nel caso delle generalità errate o similari? In che modo posso procedere per cercare di minimizzare disturbi e costi? considerando che già lunedì prossimo effettuerò la visita medica per il certificato di guida temporanea?  E a chi dovrò richiedere la restituzione della mia patente? Alla prefettura della località dove mi è stata ritirata o alla mia prefettura di residenza? Sono molte domande e non posso far altro che ringraziarvi in anticipo per la vostra gran disponibilità.. e vi auguro un piacevole ferragosto. Sarà mio graditissimo piacere presentare il vostro sito in una recensione sulla rivista culturale di cui faccio parte. Cordiali saluti, B.A.

E’ necessaria una piccola, ma importante puntualizzazione, per chiarirci bene le idee sulla procedura da seguire nell’occasione di una patente scaduta di validità. Attenzione, che le modifiche all’art. 126 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) non sono state arrecate con la Legge n. 214 del 01.08.2003 – pubblicata sulla G.U. n. 186 del 12.08.2003 – ma erano già operative con il D.L. n. 151 del 27.06.2003 che andava a modificare sia lo stesso D. Lgs. 285/92 che il D.Lgs. n. 9 del 15.01.2002.

Nel D.L. n. 151/2003, che è entrato in vigore il giorno 30.06.2003 con la sua pubblicazione sulla G.U., all’art. 126 (durata e conferma della validità della patente di guida), al comma 7 si legge testualmente : “ chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI… “ (n.d.r. – queste ultime sono le norme che regolamentano il ritiro dei documenti della circolazione – carta di circolazione e patente – e delle targhe). Come ben vedi, fin dalla data del 30 giugno 2003 non era più in vigore ciò che indicava il vecchio comma 7 dello stesso art. 126 del D. Lgs. 285/92, e cioè il fermo amministrativo del veicolo per due mesi ed, in caso di reiterazione, la confisca amministrativa dello stesso.

Nella tua esposizione dell’accaduto tu parli di blocco dell’autoveicolo, ma l’attuale normativa non lo prevede e non lo consente, per la specifica infrazione della patente scaduta di validità, sin dal 30 giugno 2003. Se questi sono i reali motivi che hanno determinato il fermo amministrativo, è stata seguita una procedura errata e quindi contestabile.

In ultimo, per quanto riguarda la richiesta di convalida del documento ritirato, la stessa dovrà essere presentata, unitamente alla certificazione sanitaria alla Prefettura che ha emesso detto documento.

Vi ringrazio nuovamente per la competenza e la celerità con cui avete risposto al mio quesito. Ed ora la seconda parte della domanda.

Per andare a ritirare la mia auto che era stata erroneamente sequestrata sono dovuto andare negli uffici della sede dell'ente che l'aveva posta a custodia giudiziaria. In quel contesto hanno proceduto a notificarmi una dichiarazione di "Autotutela" in cui sostanzialmente dicono che il verbale in mio possesso viene modificato togliendo dalla voce "Sanzioni accessorie" il "blocco giudiziale dell'autoveicolo" e rimane solo "ritiro patente". Ho dovuto firmare questa "autotutela" per poter avere un documento con cui loro comunicavano al Deposito ACI dove era la mia auto che poteva essermi riconsegnata. Ho chiesto chi avrebbe pagato o rimborsato questi costi accessori e non hanno saputo darmi alcuna indicazione se non un generico "si rivolga in Prefettura". Questa autotutela così formulata ora mi impedisce di ricorrere al Prefetto per contestare la notifica? Possono loro procedere a correzione di un verbale in fase successiva? Ed i costi che ho sostenuto (circa 170 euro) come posso farmeli rimborsare? Ben conscio di farvi domande tutt'altro che semplici vi ringrazio infinitamente per la vostra gentilezza nell'aiutare noi cittadini a comprendere come muoversi nelle articolate vie della legge. Cordiali saluti ed ancora complimenti, B. A. 

Senza poter avere una visione totale degli atti che ti sono stati notificati o consegnati, è praticamente impossibile darti una risposta appropriata e sensata. Comunque, siccome siamo abituati a dare consigli nell’interesse del cittadino, noi al posto tuo andremmo difilato in Prefettura per rappresentare in quell’ufficio l’accaduto.

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