Buongiorno, il mio quesito è il seguente:   Ho 24 anni ho ricevuto il foglio rosa in questi giorni per poter conseguire l'esame valevole per la categoria A3, sono in possesso di patente B dal 1997.

Quali sono i vincoli per poter utilizzare la mia moto? Posso portare un secondo passeggero? incorro in una sanzione? di quanto? E per quanto riguarda il vincolo di rimanere nella propria provincia? e ancora valido? se si cosa rischio a uscirne? Grazie arrivederci. Davide  

L’art. 117 – 1 comma – del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) dice che al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa non è consentito la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.

Con l’art. 5 del Decreto del Ministero dei Trasporti e Navigazione del 08.08.1994 (in recepimento della direttiva n. 91/439/CEE del 29.07.1991) è stato stabilito che con la patente B possono essere guidati motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza non superiore a 11 kW.

Pertanto, la patente di cui sei titolare da oltre cinque anni (cat. B) ti consente di guidare solamente motocicli leggeri (cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza non superiore a 11 kW).

Per poter condurre immediatamente motoveicoli senza limitazioni dovrai sostenere gli esami su un motociclo con potenza di almeno 35 kW e conseguire la patente di categoria A. Se, invece, detti esami vengono sostenuti su un motociclo con potenza inferiore a 35 kW, allora devono trascorrere due anni dal momento del conseguimento della patente A per poter condurre motocicli senza limitazioni.

Attenzione che condurre un motociclo superiore a 125 cm3 e di potenza superiore a 11 kW, con la sola patente B in tuo possesso significa rischiare di incorrere nell’infrazione di cui all’art. 116 – comma 13 – del D. Lgs. 285/92 con le seguenti sanzioni :

  Sanzione edittale da € 2.065,82 ad € 8.263,31 – pagamento in misura ridotto non consentito – di competenza del Prefetto - (D.Lgs. n. 507 del 30.12.1999);

Sanzione accessoria – fermo amministrativo del veicolo per tre mesi;

Confisca del veicolo in caso di reiterazione delle violazioni.

L’art. 122 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) dice che l’autorizzazione, rilasciata a chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida, consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente purché al suo fianco si trovi in funzione d’istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

   Fatta questa necessaria premessa rispondiamo in ordine ai tuoi quesiti :

Le esercitazioni su motoveicoli vanno fatte dal solo aspirante che deve sostenere l’esame per la patente di guida ;

Le stesse sono consentite solo in luoghi poco frequentati, proprio perché non è possibile la presenza di un istruttore seduto a fianco dell’aspirante;

 Poiché il passeggero di un motoveicolo, di norma siede alle spalle del conducente, non potrà mai configurarsi in lui la figura dell’istruttore che siede di fianco e che è in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità, indi rimane tassativo quanto indicato nel precedente punto 1).

Non ci risultano essere compresi nelle norme che regolamentano la materia specifici obblighi da parte dell’aspirante nel non dover sconfinare in province limitrofe durante le esercitazioni.

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