Nel marzo del 2002 ho ricevuto una contravvenzione per eccesso di velocità(andavo a 71 km\h invece di 50km\h) ,ho pagato la multa in luglio dello stesso anno, quindi, dopo i 60 giorni previsti come termine .  L'otto gennaio del 2008 mi è arrivata, tramite raccomandata, la sanzione  per il tardato pagamento, in misura del doppio della multa pagata nel  2002. Posso fare ricorso visto che sono passati più di cinque anni? Ed è possibile evitare di dover  pagare questa sanzione? Grazie per tutti i  chiarimenti che potrai darmi in merito. Saluti

Caro lettore, devo dirle che per ora ( è infatti in arrivo un probabile abbreviamento dei termini )in generale vige la regola della prescrizione quinquennale. Cioè il procedimento amministratrivo deve concludersi perentoriamente entro cinque anni dalla data in cui si è verificato l'evento contestato. Per chiarire ancora meglio il concetto farò un esempio: se in data 1.1.2003 io ho commesso una violazione, chi l'ha accertata ha avuto cinque anni di tempo ( con ulteriori regole che dirò dopo ) per esigere il suo buon diritto a chiedermi di pagare. Entro i cinque anni il provvedimento si deve concludere, deve insomma ( per usare un termine processuale penalistico che prendo " a prestito " ) passare in giudicato, divenire titolo esecutivo. E il documento finale, per chi non ha pagato volontariamente, è la notifica della cartella esattoriale ovvero dell'ingiunzione fiscale. Se, tornando al mio esempio, non avendo io pagato la sanzione nonostante mi sia stato regolarmente notificato il verbale nei rituali 150 giorni dalla data dell'accertamento ( attenzione : non dalla data dell'infrazione, ma da quando essa è stata accertata ed a me attribuita ! ), la cartella esattoriale deve essermi stata notificata ( n.b.: secondo la legge vale la data di avvenuta consegna alla posta di chi spedisce, non quella del mio ritiro della raccomandata )l'atto è prescritto ed è inutilmente scaduto il diritto ad esigere il credito. E' come se io andassi in albergo e non avendo i soldi chiedessi al titolare di emettermi fattura riservandomi il pagamento successivamente; se egli entro sei mesi non mi richiede il pagamento di quella fattura avrà perduto il suo diritto ad essere pagato ( ed io ringrazierò per la generosa l'ospitalità ! ) Quindi, nel suo caso, se ho capito bene, la violazione è stata commessa a marzo 2002 e il termine per richiedere il pagamento scadeva quindi a marzo 2007. Se quello che ha scritto è esatto chieda immediatamente - in via di autotutela ai sensi della legge 241/90 - l'archiviazione del procedimento direttamente all'ente procedente per " sopravvenuta decorrenza dei termini " e in caso di mancata tempestiva risposta proponga immediatamente ricorso al giudice di pace. In questo caso si può legittimamente chiedere anche la condanna dell'ente al pagamento delle spese sostenute e dei danni subiti, danni che il giudice valuterà secondo equità; non può infatti essere l'inerzia ( o la disorganizzazione della burocrazia ) una causa giustificante per ritardare un procedimento che, lo ripeto, si deve concludere entro cinque anni ( per ora... Ma prossimamente entro due anni ...).

Ezio Bassani