Ho ricevuto ad inizio dicembre 2007 6 verbali che si riferiscono a sei diversi giorni di luglio e agosto 2007 per violazione dei limiti di  velocità su strada provinciale per Mondragone - sant'andrea del pizzone  intersezione con via caterina nel comune di francolise (ce) accertati con  autovelox traffiphot fissi dove il limite indicato è di 50 km/h e tutte le rilevazioni di eccesso di velocità sono al di sotto dei 40km/h in  quanto le velocità rilevate sono rispettivamente di: 71, 72, 69, 73 , 70, 72 . Se dovessi procedere ai ricorsi e possibile presentarne un solo ricorso con motivazione: utilizzo dell'autovelox su strade di non  pertinenza comunale come da sentenza n. 3019 della prima sezione della corte suprema di cassazione in data 01 marzo 2002. Grazie

Se lei propone il ricorso al prefetto non vi sono particolari preclusioni, salvo osservare che comunque il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla data di notifica dei singoli verbali. Dal giudice di pace, stante l'ondivago indirizzo sulla riunione dei procedimenti, le consiglio di informarsi presso la cancelleria. Tuttavia ritengo utile avvertirla che la sentenza da Lei indicata tratta il caso esattamente contrario e cioè che la polizia municipale ha competenza anche su strade non comunali e fuori dei centri abitati. Per sua comodità le allego il testo integrale.

Giuseppe Carmagnini

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.3019/2002
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C. C., a seguito di notifica, il 9 maggio 1998, di processo verbale relativo
ad una violazione del codice della strada e della successiva emanazione di
ordinanza- ingiunzione di pagamento della relativa sanzione pecuniaria,
proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Lecce con ricorso depositato il
giorno 8 settembre 1998.

Il Prefetto di Lecce, che aveva emesso l'ordinanza, non si costituiva, ma
inviava documentazione.

Il Pretore, con sentenza depositata il 27 marzo 1999, notificava al Prefetto
il 2 aprile 1999, accoglieva l'opposizione, per essere stato il verbale
redatto dalla polizia municipale al di fuori della cinta urbana, e quindi
fuori dall'ambito territoriale di competenza.

Il Prefetto di Lecce, con atto notificato il 1° giugno 1999, ha proposto
ricorso a questa Corte avverso la su detta sentenza, formulando un unico
motivo di gravame.

La C. resiste con controricorso e ricorso incidentale, notificati il 6
luglio 1999.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perché riguardanti
la stessa sentenza e debbono essere decisi congiuntamente a norma dell'art.
335 c.p.c.

Con il ricorso principale si denuncia innanzitutto la violazione dell'art.
22 della legge n. 689 del 1981 e dell'art., 205 comma 2°, del codice della
strada.

Si deduce che, secondo le norme suddette, competente a conoscere dell'opposizione
a sanzione amministrativa è il Pretore del luogo in cui la violazione è
stata accertata.

Nel caso di specie l'infrazione è stata commessa ed accertata a Scorrano,
dalla polizia municipale di tale Comune, che si trova nel territorio di
competenza della sezione distaccata di Maglie della Pretura di Lecce.

Si deduce altresì che la sentenza ha erroneamente ritenuto che i vigili
urbani non abbiano poteri di accertamento delle infrazioni al codice della
strada fuori del centro abitato, attribuendo l'art. 11 del codice della
strada e l'art. 5 della legge n. 65 del 1986 tali poteri alla polizia
municipale in tutto l'ambito del territorio comunale.

Con i controricorso e il ricorso incidentale la parte resistente riformula
il motivo di opposizione non esaminato dalla sentenza impugnata perché
ritenuto assorbito ed impugna la compensazione delle spese operata dal
Pretore, perché ingiusta.

Il ricorso principale è fondato nei sensi appresso indicati.

Quanto al profilo attinente alla incompetenza del Pretore di Lecce, appare
assorbente, per disattendere il fondamento, la circostanza che i rapporti
fra sede principale delle Preture circondariali e le sue sezioni distaccate,
così come quelli intercorrenti fra tali sezioni, si ponevano in termini di
ripartizioni di affari nell'ambito di un unico ufficio giudiziario e non di
competenza, con conseguente irrilevanza, a tali fini, dell'eventuale
attribuzione di una controversia alla cognizione del Pretore della sede
principale e non di quella distaccata (da ultimo Cass. 4 agosto 2000, n.
10243; 15 settembre 1999, n. 9824; 1 ottobre 1997, n. 9582).

Quanto al secondo profilo del motivo questa Corte (sentenza 15 marzo 2001,
n. 3761), ha già affermato che l'esercizio delle funzioni di polizia
stradale della polizia municipale possono essere legittimamente esercitate
nell'intero territorio del Comune di appartenenza, senza distinzione tra
centro abitato e residuo territorio comunale.

In proposito va osservato quanto segue.

A norma dell'art. 13, comma 3, della legge n. 689 del 1981 all'accertamento
delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria.

L'art. 57 c.p.p. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria
len guardie dei comuni, con competenza nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza.

A norma dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986 (recante la legge quadro sull'ordinamento
della polizia municipale), il personale che svolge servizio di polizia
municipale ha funzioni di polizia municipale nell'ambito territoriale dell'ente
di appartenenza e, in particolare (comma 1, lett b), funzioni di polizia
stradale, in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada
vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto
in tale norma al codice della strada del 1959.

In base al disposto dell'art. 3 della legge n. 65 del 1986, gli addetti al
servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali nel
territorio di competenza.

Questo, a norma dell'art. 4, comma 1°, n. 3, deve essere determinato nei
regolamenti comunali nel senso che l'ambito ordinario delle attività sia
quello del territorio dell'ente di appartenenza.

Questa disciplina generale, che identifica l'ambito territoriale di
competenza della polizia municipale con il territorio comunale, deve
ritenersi richiamata dall'art. 22 del regolamento di esecuzione del codice
della strada del 1992, il quale dispone che i servizi di polizia stradale
sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti
interni delle stesse.

Quanto alle specifiche disposizioni del codice della strada, l'art. 11, al
comma 1, elenca così i servizi di polizia stradale: prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
rilevazione degli incidenti stradali; predisposizione ed esecuzione dei
servizi diretti a regolare il traffico; scorta per la sicurezza della
circolazione; tutela e controllo dell'uso della strada.

Lo stesso art. 11, al comma 3, dispone che ai servizi di polizia stradale
provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per
quanto concerne i centri abitati.

Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di
polizia stradale da chiunque espletati.

Il successivo art. 12, al primo comma demanda l'espletamento dei servizi di
polizia stradale, fra glia altri, ai corpi ed ai servizi di polizia
municipale, nell'ambito del territorio di competenza il quale, come si è
detto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65 del 1986 è costituito dall'intero
territorio comunale.

Il comma 3 dell'art. 11, sopra riportato, che in materia di servizi di
polizia stradale li demanda al Ministro dell'interno, con la sola salvezza
delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non
attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in
materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione
dei relativi servizi, come è fatto palese nell'ultima parte del comma, che
riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.

La norma va infatti interpretata in connessione sistematica con l'art. 1
della legge n. 65 del 1986, che in via generale attribuisce ai Comuni le
funzioni di polizia locale ed al sindaco o all'assessore da lui delegato la
direzione del servizio, cosicchè rivela la sua ratione limitare tale
funzione direttiva all'espletamento del sevizio nei centri abitati,
attribuendola fuori di essi, ancorchè nel territorio comunale, al Ministro
dell'interno, al quale spetta in ogni caso la funzione di coordinamento dei
servizi.

Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della
regola generale stabilità dall'art. 13 della legge n. 689 del 1981 in tema
di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi
di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale,
hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione
stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale
territorio, senza che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a
singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dai centri abitati.

Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della
polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell'intero territorio
comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi
compiuti in tale territorio, debbono ritenersi per ciò stesso legittimi
sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione,
la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento,
influenti su detta competenza.

La sentenza deve essere pertanto cassata, in accoglimento del ricorso
principale nel sensi anzi detti, con assorbimento del ricorso incidentale,
dovendo il giudice di rinvio pronunciarsi sul motivo non esaminato nella
sentenza impugnata perché ritenuto assorbito e nuovamente sulle spese in
conseguenza della cassazione di detta sentenza.

Il giudice di rinvio, essendo state soppresse le Preture, va designato nel
Tribunale di Lecce, che farà applicazione del sopra detto principio di
diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale,
dichiara assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia
anche per le spese al Tribunale di Lecce.

Roma, 19 ottobre 2001.

Depositata in Cancelleria il 1 marzo 2002.