Ieri mi e' arrivata una cartella esattoriale inerente ad una multa che in teoria dovrei avere preso 4 anni fa !la notifica inviatami il 4/9/02 la polizia comunale di Milano dice che l'ha ritirata la custode (che aveva la delega) . A me pero' non l'ha mai consegnata . Come faccio a provare la mia innocenza? Per qualsiasi documento che la custode riceve quando lo consegna al legittimo proprietario fa firmare un registro di avvenuta consegna . La mia firma su quel registro non c'è ! Grazie per l'eventuale aiuto, cordiali saluti. Marco P.s. Io ho trovato in internet questa cosa in merito : la cassazione sulla notifica dei verbali: nulle le multe consegnate al portiere secondo i giudici della suprema corte, la consegna di una contravvenzione al custode di un condominio, deve essere preceduta dalla ricerca di un familiare del destinatario sono nulle le multe consegnate al portiere se l'ufficiale addetto alla consegna della sanzione amministrativa non ha provveduto a ricercare precedentemente uno dei familiari di chi ha commesso l'infrazione contestata. A questo il principio che ha sancito la corte di cassazione che ha accolto il ricorso di una signora romana, Stefania n., che si era vista convalidare dal giudice di pace della capitale una sanzione amministrativa per avere messo in circolazione un veicolo senza copertura assicurativa, sulla base del fatto che la notifica era avvenuta mediante consegna al portiere. Per la suprema corte, invece, quella multa è da stracciare poiché la notificazione mediante consegna al portiere deve essere preceduta dalla ricerca, con esito negativo del quale occorre dare atto nella relazione, di una persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario. Il giudice di pace, nel gennaio 2002, aveva ritenuto legittima la sanzione amministrativa, avvalendosi della testimonianza del portiere che aveva riconosciuto come propria la firma apposta alla relazione di notificazione del verbale. Contro questa decisione, Stefania n. Ha presentato ricorso con successo in corte di cassazione. La seconda sezione civile (con la sentenza numero 10924/05), accogliendo la protesta della signora, ha sottolineato che la notificazione mediante consegna al portiere dell’abitazione del destinatario della sanzione amministrativa è nulla se non è stata preceduta dalla ricerca di una persona di famiglia. Tutt'al più, la notifica della multa avrebbe potuto essere fatta â«all'ufficio o all'azienda del destinatario della multa. La sentenza della suprema corte fa il paio con quella recentemente emessa in cui i giudici hanno stabilito che non vanno pagate le multe se sul verbale ricevuto a casa non siano riportati in modo preciso (e non generico) i motivi della mancata immediata contestazione. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della cassazione in una recente sentenza (n. 8837), riaffermando un principio più volte ribadito dal 2001. Con questo verdetto, la suprema corte ha accolto il reclamo di un automobilista romano, Francesco p., contro la multa notificatagli a casa il 24 aprile 2001 dal comune di Roma per aver usato il cellulare senza viva voce mentre era alla guida. Sul verbale, però, era spiegato che la contestazione immediata non era stata effettuata per l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge. Tale espressione, spiegano i giudici, non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere alla contestazione immediata. Manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti.

Le consiglio di leggere l'esperienza di un nostro lettore relativa all'autovelox in Svizzera. Le posso confermare che i fatti sono quelli che leggerà il link è https://www.vigileamico.it/chiedi_al_vigile/estero/estero.htm alla risposta n. 1