Ho presentato ricorso al Giudice di Pace per un verbale di contestazione dell'articolo 180 comma 8 del c.d.s del 22 luglio 2006 motivato dalla mancata comunicazione del conducente del veicolo per un verbale precedente, del 9 dicembre 2004, contestatomi per essere passato col semaforo rosso (articolo 146 comma 6 del c.ds.), di cui avevo pagato la multa in data  5 febbraio 2005 (4 giorni dopo la notifica dello stesso) con le seguenti motivazioni:
 
 
  1. Nelle avvertenze del verbale del Dicembre 2004 si intuiva che la comunicazione del conducente del veicolo fosse  "facoltativa" se  questo, come nel mio caso, risultasse proprietario dello stesso .
    (In effetti ho scoperto dopo che il verbale era precedente alla sentenza della Corte Costituzionale numero 27  anno 2005 che ha dichiarato illegittima la sottrazione automatica dei punti al proprietario nel caso non fosse accertato il conducente).
  2. Sono stati comunque superati i 150 giorni previsti dall'articolo 201 del c.d.s. per la notifica; in quanto se i 150 decorrono dal 31 giorno seguente la notifica del primo verbale, il secondo  verbale dovrebbe risultare nullo in quanto sono trascorsi 1 anno e 5 mesi tra la notifica del primi verbale, 1 febbraio 2005, e quella del secondo, 22 luglio 2006.  
 
 
Volevo un V.s. parere sulla validità delle motivazioni suddette e l'indicazione di eventuali sentenze che possano aiutarmi a capire quale sarà l'esito del ricorso. 
 

 
Inoltre effettuando una ricerca sul V.s. sito ho trovato due ipotesi contrastanti per il la motivazione ripotata al punto 2:

La prima conferma che i 150 giorni decorrono dal 31 giorno seguente la notifica del verbale, come da me riportato nel ricorso;
 
La seconda ipotizza invece un termine "aperto" per la notifica seguendo un ragionamento, non condiviso da chi scriveva l'articolo, che  riporto di seguito in corsivo, in quanto io stesso non sono riuscito a comprenderlo pienamente:

secondo alcuni punti di vista l'art 126bis specifica "...la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di  polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione  prevista dall'articolo 180, comma 8." ho evidenziato sanzione perchè è solo questa che esplicitamente si applica mentre, l'articolo 180 all'8°comma specifica "...alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti." secondo alcuni uffici contravvenzioni quindi non si applicherebbe la procedura sopra specificata lasciando un termine aperto.
 
 
Quale delle due ipotesi è la più corretta per il mio caso?
 
 
Certo di un V.s. gradito riscontro ringrazio anticipatamente e porgo i miei più Cordiali Saluti.

 

Da quanto lei riporta posso dire che la notifica avvenuta verso la fine del gennaio 2005 riportava quasi sicuramente un invito alla persona fisica che, qualora non avesse voluto essere soggetta alla decurtazione dei punti, avrebbe potuto indicare il nome del trasgressore, secondo l'interpretazione del Ministero dell'interno che riteneva non assoggettabile alla sanzione amministrativa la persona fisica che non avesse comunicato i dati del conducente e della di lui patente, ma solo alla decurtazione dei punti. Dopo la sentenza 27/05 le cose sono cambiate e anche alla persona fisica è applicabile la sanzione pecuniaria, ma non la decurtazione se non individuato come conducnete, ma allora le sarebbe dovuto essere rinotificato l'invito con la nuova richiesta. Sicuramente, se la data di notifica del verbale è del 1 febbraio 2005 (circa) è probabile che gli stampati in uso al comando procedente non fossero stati aggiornati, ma che sia partita lo stesso il verbale per la violazione verificatasi dopo 31 giorni dalla notifica per un errore dovuto all'automazione; allo stesso tempo pare non vi siano giustificazioni al ritardo abissale con cui le è stato notificato il verbale relativo all'omessa comunicazione, salvo verificare con accesso agli atti se vi sono stati effetti interruttivi, ad esempio, causa mancato aggiornamento degli archivi della motorizzazione per cambio residenza o simili, non addebitabili a negligenza della pubblica amministrazione procedente, che altrimenti sarebbe rimessa in termini dal momento in cui potrebbe essere venuta a conoscenza dell'effettivo indirizzo a cui notificare il verbale. Verifichi anche questo aspetto, anche se il ritardo pare veramente eccessivo anche per questa ipotesi. Giuseppe Carmagnini