Buongiorno, in data odierna (7/10/2006) ho ricevuto la notifica dalla polstrada di Reggio Emilia per la violazione dell'art 180/comma 8 relativo ad una infrazione 28/11/2005, notificata in data 17/05/2006 (oltre 150gg) ma comunque pagata senza ricorso in data 15/07/2006, (ma in assenza appunto di comunicazione degli estremi in quanto già riportati nel verbale). A questo punto, avendo già pagato i 165 euro (eccesso di velocità di 22 km/h) e accettato (aimè indirettamente) i n. 2 punti di decurtazione, come posso ricorrere su questi assurdi ulteriori 357 euro che peraltro confermano anche i n. 2 di decurtazione (come dire...cornuto, mazziato e ancora mazziato). In sintesi vi riporto le principali date: 28/11/2005 --> infrazione rilevata 17/05/2006 --> notifica infrazione al sottoscritto 15/07/2006 --> pagamento multa 07/10/2006 --> notifica verbale x viol. art 180 c.8 vi ringrazio anticipatamente e porgo i miei più cordiali saluti.

Lei, non proponendo ricorso e pagando il verbale doveva comunque comunicare i dati del trasgressore dato che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/05 i punti non possono essere decurtati al proprietario se non identificato come conducente e l'identificazione, nel caso di omessa contestazione immediata può avvenire solo con la comunicazione dei dati entro 30 giorni dalla notifica del verbale (cioè entro 30 giorni dal 17.5.06); quindi, non avendo comunicato i dati del conducente è avvenuta la violazione di cui all'articolo 126 bis, comma 2, sanzionata appunto con l'importo dell'articolo 180, comma 8, pari a 357 euro; comunque i due punti non le sono stati decurtati, in quanto se lei non ha comunicato i dati del trasgressore è soggetto solo alla sanzione in parola, ma non anche alla sottrazione dei punti. Quanto all'impugnazione del verbale, devo dire che non vi sono certezze in merito all'esito del ricorso.

Giuseppe Carmagnini