Il giorno 4/6/04 alle ore 19.00ca mi trovavo alla guida di una autovettura, presa a noleggio, in prossimità del comune di letojanni (me). Stavo percorrendo la statale ss 114 quando in corrispondenza dell'intersezione con via iv novembre mi fermavo al semaforo ma per errore nella corsia sbagliata: quella per svoltare a sinistra invece di quella per proseguire dritto. Diventato il semaforo verde per proseguire dritti (quello per la svolta a sinistra era rosso) aspettavo che scorressero tutte le vetture nella cosia di destra e proseguivo così la marcia in direzione dritta (ero il primo della fila della corsia per svoltare a sinistra) manovra assolutamente non pericolosa non essendoci più veicoli sulla corsia di destra. Questa "manovra sbagliata" veniva accertata mediante dispositivo ftr documentatore fotografico matricola n.681 omologato dal mlp prot.1129 18/03/2004.
Il giorno 04/09/2004 mi viene recapitato a mezzo raccomandata il seguente verbale:
" violazione (41 c
.11 rif. 146 c.3 del vigente c.d.s.) : per avere il conducente (omissis) proseguito la marcia, oltrepassando la linea trasversale di arresto (omissis) nonostante procedesse sulla corsia riservata esclusivamente alla svolta a sinistra con lanterna semaforica di corsia indicante luce rossa".
Multa di euro 160 e 6 punti in patente: praticamente passaggio con semaforo rosso.

Di seguito le mie conclusioni per poter intraprendere un ricorso secondo me più che motivato :

a) contesto che mi sia stata rilevata l'infrazione secondo art. 146 (violazione della segnaletica stradale) perchè io non ho violato il divieto di svoltare a sinistra (semaforo rosso) ma al massimo mi contesto la manovra sbagliata secondo articolo 154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre).

B) da una mia indagine approfondita ho inoltre scoperto quanto segue :
prot. N.  8457/3  sett.ii. Dep. : "(omissis) (il prefetto di messina) ...decreta sul tratto di strada appresso indicato ricadente  nel comune di letojanni è consentito l'utilizzo di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico per la rilevazione a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del codice della strada:
-          s.s. 114 -via nazionale nel tratto compreso fra il km. 42,430 ed il km. 44,100 ".

Mi è stata invece contestata mediante l'utilizzo dell'apparecchio sopra citato la violazione di cui all'articolo 146 e non 142 (eccesso di velocità) e/o 148 (sorpasso) come chiaramente indicato nel protocollo di utilizzo del dispositivo fotografico per rilevamento infrazioni.

 

Secondo il comma  12 dell'articolo 41 del cds, le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 nell'effettuare le manovre descritte dal sistema delle frecce; il comma 11 dispone che  durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni. La sanzione  prevista dall'articolo 146, come le è stata contestata, riguarda però il mancato rispetto della segnaletica luminosa, che, nel suo caso era riferita a chi intendeva proseguire nella direzione indicata dalle frecce e, come ha giustamente sottolineato, diverso è il grado di pericolosità per chi prosegue quando è vietato dalla segnaletica luminosa rispetto a chi, pur da una posizione errata, prosegue nella direzione che ha il verde. La violazione riscontrabile non è quella prevista dall'articolo 146 comma 3, ma nemmeno quella da lei individuata (almeno se ho  inteso bene la sua manovra), ma piuttosto quella dell'articolo 146, comma 2, per non aver rispettato la segnaletica di canalizzazione che imponeva la svolta a sinistra (in realtà, vi potrebbe essere anche la violazione dell'articolo 143, comma 7); sul mancato rispetto della canalizzazione la corte di cassazione, in vigenza del vecchio codice ha ritenuto che la sanzione si dovesse ricercare nell'articolo 14 (che corrisponde all'attuale articolo 40, la cui inosservanza è appunto sanzionata dall'articolo 146, comma 2).
Per quanto attiene il decreto prefettizio, questo riguarda un'altra questione e cioè i rilevatori di velocità o di sorpasso, che possono essere installati sulle strade di categoria C e D per il funzionamento in automatico, solo se dette strade son individuate dal prefetto secondo dei parametri che non sto a ripeterle. Gli apparecchi che rilevano il passaggio con il rosso possono essere installati su tutte le strade senza necessità di autorizzazione prefettizia, ma è sufficiente che siano debitamente omologati per il funzionamento senza la presenza dell'accertatore. 
 Il ricorso, come l'opposizione al giudice di pace, è un diritto e quindi Lei può scegliere come meglio ritiene. Chi scrive, non ritiene di doversi pronunciare sul possibile esito per ovvi motivi , ma il parere, che rimane personale, Le potrà servire per valutare meglio la Sua scelta.
 
Cordiali saluti
 
Giuseppe Carmagnini
 

 

 

 

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