Egregi signori, vi sottopongo un caso più di tipo amministrativo  che "stradale".
Nello specifico, il 28/08/02 ho ricevuto l'avviso di giacenza di atti giudiziari relativo ad un verbale con una sanzione pecuniaria pari a 32,00 euro + 7,95 euro di spese (totale 39,95 euro). Il verbale riportava inoltre una postilla in cui era richiesto un supplemento di 5,16 euro in caso di rinotifica dell'atto da parte dell'ufficio postale. Il giorno successivo, il 29/08/04 ho ricevuto un secondo avviso di giacenza di atti giudiziari in cui le poste italiane, con raccomandata a.r., mi informavano della giacenza presso i loro uffici della prima raccomandata. In data 04/09/02 ho effettuato il pagamento di 39,95 euro.
Successivamente, in data 20/05/03, ho ricevuto una lettera del comando di p.m. Del comune interessato di pagamento di 5,16 euro per la completa estinzione dell'obbligazione pena l'iscrizione a ruolo di una somma pari a 35,87 euro. Oggi, in data 04/08/04, ricevo l'avviso di pagamento di 35,87 euro entro 15 giorni.
La mia domanda in sintesi è questa: è da considerarsi "rinotifica dell'atto" la seconda raccomandata in cui l'ufficio postale mi informa dell'invio della prima raccomandata da parte del comando di p.m.? Tutto questo 24 ore dopo il primo invio! In questo modo il cittadino è tenuto al pagamento delle spese postali due volte e, nel mio caso, al pagamento del doppio della sanzione pur avendola già pagata una volta!
Grazie per la cortese risposta. Stefano
 

L’avviso di giacenza non è una notifica. La vera notifica è avvenuta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno dove l’avvisavano della giacenza dell’atto. Non ritirando il verbale ma essendo a conoscenza della giacenza i termini per il pagamento o ricorso sono decorsi a partire dall’avviso con raccomandata a.r

R. Buscia

 

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