Gentile redazione vorrei delle delucidazioni in merito alla nuova Disposizione andata in vigore il 15 marzo 2006 inerente il testo unico Sulla Droga d.p.r. 309\1990 L'art. 75 prevede la sospensione della patente di guida nonchè il fermo Amministrativo del mezzo sia autovettura che ciclomotore La domanda è la seguente per il ciclomotore è prevista la sospensione del Certificato di abilitazione alla giuda o bisogna ritirare solo il Certificato di idoneità tecnica Si ringrazia per la risposta

La risposta è negativa. Non sono previste sanzioni accessorie a carico del certificato di idoneità alla guida (patentino) nemmeno per la violazione di guida in stato di alterazione dovuto all'assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope. Fatto sta che il c.d. patentino è titolo diverso dalla patente e quindi, non essendo possibile l'estensione analogica delle due sanzioni (quella del cds e quella del T.U. sugli stupefacenti). Qualora però il ciclomotore sia stato guidato da un soggetto in stato di alterazione, il veicolo deve essere affidato a persona che lo possa guidare, ovvero condotto nel luogo indicato dal trasgressore oppure in deposito. Inoltre, essendo richiesti i requisiti psicofisici (anche se per il momento e sino al 2008 solo generici e poi quelli della patente A) si ritiene corretta la comunicazione anche al DTT per l'eventuale esame di revisione limitatamente alla verifica in commissione medica dei requisiti psicofisici.

Giuseppe Carmagnini