Ho appena acquistato un'auto usata alla quale il vecchio proprietario aveva applicato una pellicola oscurante sui finestrini anteriori e posteriori, nonché sul lunotto posteriore. Qual'è la sanzione prevista dal C.d.S. in questo caso? Bruno.


Mi è stato fatto verbale per pellicole oscuranti sui vetri anteriori applicando l'art. 78 codice e ritirando il libretto mi risulta che l'art. dovesse essere il 71 se pellicola non rimuovibile e 79 se rimuovibile. Grazie, Fiorenza.


Ho delle pellicole oscuranti montate su tutti i vetri della mia auto, tranne il parabrezza ovviamente, fin da quando l'ho comprata nel 99.
non ho mai avuto problemi, non sono eccessivamente scure e all'epoca non esisteva una legge in proposito, che ancora non esiste oggi, ma c'è solo una circolare ministeriale che ne legittima l'uso...
adesso, le mie pellicole all'epoca erano senza "bollino" di omologazione in quanto non esisteva una regolamentazione in italia, ma erano pellicole provenienti dalla Germania con regolare omologazione TUV.
ora la circolare dice che non possono essere messe sui vetri anteriori, quindi cosa dovrei fare? toglierle?
Inoltre, mi è stata contestata poco tempo fa la violazione all'articolo 79 del CdS in quanto le pellicole comportano alterazioni al veicolo, ma l'art 79 dice invece che le alterazioni sono relative ai dispositivi identificati nell'articolo 72, che non disciplina affatto le pellicole applicate sui vetri... e c'è una sentenza emessa da un G.d.P. di Milano che conferma questa mia ipotesi annullando un verbale per la stessa violazione. non faccio ricorso, ma se succedesse ancora, vista questa caccia ai portatori di pellicole sui vetri, ha senso intentare un ricorso basandolo su una precedente sentenza? grazie

Per quanto riguarda la normativa, sono pienamente d'accordo con lei, infatti non vedo l'applicabilità dell'art 79, visto che le pellicole oscuranti non sono disciplinate specificamente dal Codice della Strada.
Per quanto riguarda la possibilità di applicare queste pellicole direi che l'unico richiamo è la circolare n.1680/M360 del ministero dell'interno, che sulla base di tre direttive comunitarie (92/22/CE vetri di sicurezza, 71/127/CEE specchi retrovisori e 77/649/CEE capo di visibilità  anteriore) deduce che le pellicole non possono essere applicate su  parabrezza e vetri anteriori. Inoltre la circolare stessa precisa che  le pellicole devono riportare il marchio del produttore e devono  essere omologate per lo specifico tipo di vetro del suo veicolo.
Ora il problema è proprio questo IL MINISTERO DELL'INTERNO DEDUCE,  ma non  esiste alcuna norma specifica se non il fatto che è genericamente demandato al  ministero dei trasporti (in concerto con gli altri ministeri) la  decisione delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli;
quindi se da un lato una circolare non è la fonte normativa  richiesta dal codice (si parla di decreti) di certo la circolare  citata è un orientamento non trascurabile.
In pratica dovrebbe togliere le sole  pellicole sui vetri anteriori. In caso contrario rischia  l'applicazione dell'art 71 comma 6 per € 68,25.
In relazione al ricorso, la sentenza da lei citata è sicuramente un  precedente a suo favore, ma nell'ordinamento giuridico italiano la  giurisprudenza non lega i magistrati a una decisione precedente quindi non è detto che il suo ricorso possa essere accettato.
p

ndr: la invitiamo a leggere anche la risposta n. 1 in questo stesso argomento e in "approfondimenti"  il link luci blu.

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