Quali sono le normative, i diritti ed i doveri di una strada definita "strada poderale con servitù di passo" ?

 

Penso che lei si riferisca ad una strada vicinale, cioè una strada extraurbana di proprietà privata ma asservita all'uso pubblico. Secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio non è determinante il nomen juris e neppure l'inclusione negli elenchi comunali delle strade pubbliche; viceversa, affinchè una strada possa rientrare in tale categoria, devono sussistere tre requisiti (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V – 24/10/2000 n. 5692; sentenza Sezione n. 232 in data 22/3/2004): a) il passaggio esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico; tale ultimo requisito può identificarsi anche nell’acquisto per usucapione per decorso del termine ventennale ovvero nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile, la quale tuttavia deve essere rigorosamente dimostrata; in questo caso, è necessaria la prova specifica di un effettivo e pacifico uso della strada da parte della generalità dei cittadini e dell'acquiescenza del proprietario, non essendo sufficiente che le singole utilizzazioni dedotte a prova dell'esistenza della servitù si risolvano in sporadici episodi svoltisi in maniera discontinua e per tolleranza del legittimo proprietario (cfr. Cassazione, Sez. II civile – 9/12/1989 n. 5452). Al di là della definizione di strada vicinale ad uso pubblico, che si darà per scontata in questa risposta, atteso il fatto che la questione pare acclarata nella formulazione del quesito, è necessario precisare che oltre al Codice della strada occorre rifarsi alla datata normativa del d.lgs. 1 febbraio 1918, n 1446 e addirittura all'articolo 51 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. Sulle strade vicinali, a mente dell'articolo 14 del Codice della strada che tratta dei "poteri e compiti" degli enti proprietari della strada (tra cui anche la manutenzione), il comune esercita i "poteri" propri dell'ente proprietario della strada, ma non i "compiti", mentre, ad esempio, sulle strade in concessione il concessionario è tenuto ad esercitare i poteri e ad assolvere ai compiti previsti dallo stesso articolo (salvo sia diversamente disposto nella concessione). Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lett. d) le strade vicinali sono soggette al potere di regolamentazione del sindaco (dirigente), concretizzando così i poteri propri dell'ente proprietario della strada su un area che comunque rimarrà di proprietà privata, anche se di uso pubblico. Quindi, gli oneri di manutenzione rimangono a carico dei privati, salvo il potere/dovere di sostituzione da parte del comune in caso di inadempienza dei privati, con successivo diritto di rivalsa nei confronti degli stessi. Tuttavia, l'articolo 51 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F attribuisce gli oneri di manutenzione delle strade vicinali ai soggetti che ne fanno uso per raggiungere le proprietà, salvo che per uso o consuetudine ciò sia assolto da altri. Il comune è altresì tenuto a partecipare in una quota variabile tra 1/5 e 1/2 delle spese necessarie per la manutenzione, proprio in relazione all'uso della strada privata a benificio della collettività, mentre la partecipazione è completamente facoltativa per le strade vicinali non aperte all'uso pubblico e può essere concessa solo nella misura massima di 1/5 per opere di sistemazione o ricostruzione, ex art. 3 del d.lgs. n. 1446/1918. Si ricorda che la Legge 12/2/1958 n. 126 (G.U. 12/3/1958 n. 62), recante "disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico è stata parzialmente abrogata dall'art. 231 nuovo CdS ad eccezione dell'art. 14 tuttora in vigore; l'articolo in questione conferma che la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto. Da ricordare infine che la segnaletica deve essere apposta dal comune, che rilascia anche le eventuali autorizzazioni (passi carrabili, lavori su strada etc.)

Giuseppe Carmagnini