La zona in cui abito, è servita da un vicolo cieco che è classificato dai competenti uffici comunali come: "strada privata ad uso privato che non rientra nella proprietà demaniale".
la strada che è larga 6 mt ed è priva di marciapiede, è lunga circa 50/60 metri e nel primo tratto di 20 metri dall'accesso dalla strada comunale, ha nei 2 lati, un muretto che la delimita dalla proprietà del confinante. Dopo questi 20 mt, la strada ha in un lato solo, i parcheggi ad uso pubblico, imposti dalle vigenti normative urbanistiche. Sovente c'e qualcuno che entra a parcheggiare e se ne va. Per parcheggiare deve transitare nei 20 metri di sola strada di nostra
proprietà. All'inizio della strada, nel palo dove c'è il nome della via, è stato posto il cartello di strada privata. Domande:
1) - quale dei due diritti ha la preminenza?
2) - si può vietare l'accesso ai mezzi che non hanno motivo, anche solo verbalmente, con il solo cartello di "strada privata" ?.
Grazie per la risposta. Saluti Artemio


Non è ben chiara la presenza di "...parcheggi ad uso pubblico...", da quello che scrive mi sembra di capire che sono parcheggi per tutti ma non si possono raggiungere se non violando l'accesso di una proprietà privata.
Se la strada non è ASSOLUTAMENTE ad uso pubblico (quindi neanche per diritti derivati tipo servitù c.d. del padre di famiglia) che potrà accertare presso l'ufficio tecnico della sua città, dovrete installare una sbarra o un cancello ad apertura automatica con pass per i soli autorizzati interdicendo così l'accesso pubblico e preservando la proprietà privata.

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