Ho acquistato una vecchia fiat 500 mod.l, e dopo averla rimessa a posto, mi Sono recato presso un centro autorizzato della mia città per eseguire la Revisione periodica. Orbene, tutto ok, tranne per le cinture, il titolare Del centro revisioni è convinto che tale veicolo debba necessariamente Recare a bordo(naturalmente montate) le cinture di sicurezza. A nulla è Valsa la mia rimostranza, con legge alla mano, riferendogli che il veicolo Era stato immatricolato per la 1^ volta nel 1970 e, pertanto non possiede All'interno del mezzo idonei attacchi per le cinture, ma bensì semplici fori Non omologati per tale servizio. Purtroppo non ho passato la revisione Nonostante la spesa della prenotazione e la perdita di tempo. Voi, cosa ne Pensate. Attendo una vostra risposta grazie

Per quanto attiene ai veicoli non predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco, si ricorda che le norme che regolano le caratteristiche geometriche e di resistenza degli ancoraggi cinture risalgono:

- al 1° aprile 1970 (Regolamento ECE/ ONU n. 14)
- al 1° gennaio 1977 anno di emanazione della prima delle direttive CEE che regolano la materia, e che da quel tempo, quasi tutti i modelli di autoveicoli M1 prodotti in Europa sono muniti di ancoraggi cinture di tipo omologato.

In Italia il Regolamento 14 è stato recepito il 15 giugno 1976, mentre la direttiva è divenuta di osservanza obbligatoria per le omologazioni nazionali accordate a decorrere dal 1 gennaio 1978.
La Fiat 500 L è stata prodotta a partire da prima dell'1 aprile 1970; anche qualora fosse munita di foro filettato, questo dovrebbe essere solo nei pontoni laterali, mentre i due fori a fianco del sedile, sotto il tappetino, non dovrebbero essere filettati,  non consentendo così l'installazione di una cintura a tre punti d'attacco.

Le sarà comunque utile anche questa circolare:

Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 22/6/2000 n. B53/2000/MOT prot.0604/UT27/CG(C)

Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1

 


 

 

Alcuni uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione dei dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'art.72, comma 2, del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministero dei trasporti".
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del Codice della Strada in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'art.72, comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. IV n. D.G. n.271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n.14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n.76/77 del 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n.152/88 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n.271/93 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
 
 
Giuseppe Carmagnini