volevo delle informazioni sulle sanzioni e sul punteggio tolto al conducente  nel caso in cui i passeggeri non indossino la cintura di sicurezza.

Ringraziandovi anticipatamente porgo distinti saluti.   Luca

 

L’art. 172 comma 8 del D. Lgs. n. 285 del 20.04.1992 (nuovo Codice della Strada) fa obbligo al conducente ed ai passeggeri di prestabilite categorie di veicoli di fare uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti. Il conducente del veicolo risponde della persistente efficienza di tali dispositivi e della violazione scaturente dal loro mancato uso da parte di un passeggero minorenne (se al momento della constatazione sul veicolo stesso non è presente chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso).

In relazione al recente D.L. n. 151 del 27.06.2003 la sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma di € 68,25 e la perdita di 5 punti-patente. Lo stesso D.L. ha aggiunto al comma 8 il seguente periodo “” quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI “””

Per quanto sopra, della eventuale sanzione al passeggero maggiorenne sull’inosservanza della norma, il conducente, se proprietario del veicolo, ne risponde solamente ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), la quale all’art. 6 (solidarietà) dice che “” il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione….. è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuto, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà…. “”.

 

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