Buongiorno e complimenti per il servizio utilissimo ed efficace che offrite. Vi espongo concisamente i vari dati che riguardano la mancanza dell'assicurazione in un veicolo parcheggiato in strada. (Preciso comunque che il tutto è avvenuto a Napoli, anche se immagino che le procedure siano identiche nel territorio nazionale). Alla fine vi formulerò i quesiti. Veicolo parcheggiato privo di assicurazione data del verbale = 21 gennaio 2007 data notifica violazione art 181 = 30 marzo 07 (sanzione pagata il 17 aprile 2007) vi è intimazione a presentare tagliando entro 10 gg (dopodichè ovviamente scatta il 180/8) data notifica violazione art 180/8 = 7 dicembre 07 nel verbale si legge che il 2 novembre 07 il v.u. Constata la violazione  del 180/8 nonostante intimazione a presentare nei giorni "concessi" (non vien detto, ma erano stati 10 gg). I quesiti sono: se vengono concessi 10 gg dalla notifica del verbale (per cui fino a  circa 10 aprile 07) , perchè solo il 18 novembre 07 "viene accertato" il 180/8? Non è fuori termine? Sono passati ben oltre 150 gg. Per applicare il 180/8 da quando vengono calcolati i 150 gg? Mi sembra che sia notificato fuori dai termini. O no? Ed in previsione anche della conseguente applicazione del 193, mi chiedo da quando partono i 150 gg per la notifica di tale sanzione? E se il 180/8 è fuori termine, lo sarà automaticamente anche l'eventuale 193? (Preciso che l'auto è stata demolita ben dopo i 30 gg per cui non è applicabile la riduzione a 1/4) in sostanza la questione riguarda solo la tempistica delle notifiche, per  cui vi sarei grato se poteste fornirmi chiarimenti su quali siano le date  ed i termini di riferimento nella sequenza delle tre multe. Vi ringrazio anticipatamente per la cortesia e la professionalità. Roberto58 p.s. È stato fatto anche un altro verbale per 181 qualche giorno dopo, che è stato pagato, ma mi chiedevo se anche per questo vi sarà un nuovo 180/8 e 193.. Viste le cifre (370 e 700 e passa euro) sono preoccupato.

I 150 giorni trascorrono dal momento dell'accertamento che, nel caso in esame, coincide con il giorno in cui scade il termine per la presentazione dei documenti. Non procedo al conteggio, cosa che potrà fare meglio Lei, ma dal giorno successivo alla scadenza di detto termine iniziano a decorrere i 150 giorni per la notificazione. Ricordi però che la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna materiale del piego da notificare all'agente notificatore (poste, messi, ufficiale giudiziario) terzo rispetto alla p.a. che procede. Le difficoltà organizzative della p.a. non possono ricadere sul cittadino. Questi sono i principi di massima applicabili al caso in esame, senza che per questo l'esito di un eventuale ricorso sia da ritenersi scontato. Per la sanzione di cui all'articolo 193 i termini decorrono invece dal momento in cui si conclude l'attività ritenuta necessaria dall'organo accertatore (richieste all'ANIA, alle compagnie assicurative, etc.) per arrivare all'accertamento, anche presesuntivo, della violazione.

Giuseppe Carmagnini