C’è una normativa riguardo l'assicurazione del gancio traino, se questo è indicato sul libretto ma non viene utilizzato? Deve comunque essere assicurato in quanto un eventuale danno provocato con il gancio non sarebbe coperto dall'assicurazione del veicolo? C’è differenza tra autocaravan e autovettura? Mario.

La Legge 24 dicembre 1969, n. 990 prevede l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, compresi i filoveicoli, i ciclomotori, le macchine agricole ed i rimorchi. Tali veicoli non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile. In genere, nella quasi totalità delle Compagnie assicuratrici i rimorchi vengono coperti dalla medesima polizza del veicolo trainante se sono agganciati ad esso. Ma se vengono lasciati isolati su strada pubblica, o su aree ad essa equiparate, necessitano di separata copertura assicurativa contro il rischio statico. Anche il gancio di traino posto sul veicolo motrice, se annotato sulla carta di circolazione, viene coperto dalla medesima polizza del veicolo, e comunque tale fatto va riscontrato sulle singole clausole della polizza medesima. Per quanto riguarda il secondo quesito esposto nella tua e-mail c’è una differenza sostanziale fra autovettura e autocaravan ed è descritta nell’art. 54 del C.d.S.; la prima è un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente, mentre la seconda è un veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.




 

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