Dunque
la risposta è semplice ma non ovvia.
E' risaputo che per circolare i veicoli a motore necessitano di una
assicurazione cosiddetta di "responsabilità civile contro terzi".
L'obbligo è imposto dall'art. 193 del codice della strada; relativamente al
contratto assicurativo ci si rifà invece all'art 1901 del codice civile, che
fra le altre cose stabilisce che dal giorno della scadenza vi sono 15 giorni per
rinnovare il contratto stesso durante il quale il veicolo è assicurato a tutti
gli effetti. Quindi, in questi 15 giorni successivi alla scadenza il veicolo è
in regola......
Ci sono però alcuni casi in cui ciò non è vero ad esempio: Se il contratto
viene rescisso (la cosiddetta disdetta) alla data di scadenza cessa la copertura
assicurativa, è il tipico caso in cui si cambia compagnia assicurativa.
Polizza di durata non annuale, come ad esempio quelle di 5 giorni.
Per questo motivo, potrebbe capitare un controllo nel periodo dei 15 giorni o un
sinistro stradale e che quindi le venga imposto di presentare la polizza valida,
proprio per verificare che il suo veicolo non si trovi in uno dei casi sopra
esposti. Questa richiesta avviene contestando un verbale ai sensi dell'art. 180
del Codice della Strada, ed invitandola a produrre quanto richiesto entro un
certo termine con una sanzione pecuniaria di euro 33,60.
Per le auto in sosta invece, viene lasciato un invito a presentare la suddetta polizza in corso di validità: in questi casi, presentandosi nei termini, non vi è alcuna sanzione pecuniaria.
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