Nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza RCA é possibile incorrere in sanzioni ? Grazie, Bruno.

Ti informiamo che, nel caso di contratti che prevedono la clausola di tacito rinnovo, nessuna sanzione è applicabile nel caso in cui il contrassegno assicurativo esposto sul veicolo sia scaduto da meno di quindici giorni. Infatti in tali casi ricorrono le condizioni per l’applicazione del disposto dell’art. 1901, comma 2, del Codice Civile, il quale estende l’obbligo dell’assicurazione nei confronti di terzi danneggiati fino alle 24 ore del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o della rata del premio. Di conseguenza, per tale periodo, conserva la sua validità il contrassegno assicurativo esposto pur se scaduto.

Invece, nel caso di assicurazione provvisoria di durata inferiore a 5 giorni, di disdetta di contratto, ovvero di polizza assicurativa che non preveda la clausola di tacito rinnovo, il contrassegno assicurativo non ha alcuna efficacia oltre al giorno di scadenza su di esso indicato.

Pertanto, nel caso di esposizione sul veicolo di contrassegno assicurativo scaduto da meno di quindici giorni, occorre verificare che la relativa polizza non si rinnovi tacitamente alla sua scadenza o non sia stata disdetta ai fini dell’applicazione dell’art. 181 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), ovvero ai sensi dell’art. 193 dello stesso codice qualora per il veicolo non risulti stipulata una nuova copertura assicurativa

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