Trasporto persone e guida autocarro -

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Domanda

Sto per acquistare un' auto usata (OPEL ZAFIRA) immatricolata come autocarro, ma non ho una P.IVA.  Oltre al vantaggio di pagare in misura ridotta il bollo vorrei sapere quali limitazioni esistono, con particolare riferimento al nuovo codice della strada 2010. Ad esempio ho  letto che oltre i 60 anni non si possono guidare autocarri (art. 115 comma 2 b. del nuovo codice)... non so se posso portare un passeggino per  bambini ecc. grazie

Risposta

L'articolo 54, codice della strada, definisce, al comma 1, lettera d), gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.

Il successivo articolo 82, "Destinazione ed uso dei veicoli", al comma 6, stabilisce che:

"Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto…".

Da tale norme si evince che i veicoli immatricolati come autocarri sono destinati ESCLUSIVAMENTE al trasporto di cose (e non di persone) e delle sole persone che siano, in qualche modo, ricollegabili all'uso o al trasporto delle cose stesse (ad esempio, soggetti dipendenti, o addetti all'uso delle cose trasportate): per esempio, su un autoveicolo immatricolato autocarro non è possibile trasportare il figlio per accompagnarlo a scuola, o la moglie per accompagnarla a fare acquisti in centro o al supermercato.

Inoltre, per quanto concerne i requisiti di età per la guida degli autocarri, l'unico nuovo limite introdotto dalla recente riforma del codice della strada, per il caso oggetto del quesito, è quello del nuovo comma 2-bis, dell'articolo 115:

2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Il riferimento all'articolo 115, comma 2, lettera b), (60 anni) riguarda veicoli (tra i quali gli autocarri) adibiti al trasporto di persone (mentre è la precedente lettera a) a fare riferimento al trasporto cose, ma che non riguarda la conduzione di autocarri).


Si segnala, infine, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 aprile 2009 prot. 33892/23/32, avente ad oggetto " Inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria N1 a quella M1".



Con tale circolare si stabilisce la possibilità di modificare i veicoli della categoria N1 (trasporto merci) in veicoli M1 (trasporto persone), purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  1) i veicoli di categoria N1 oggetto di modifica devono avere carrozzeria "BB" o "F0" (furgone con cabina integrata nella carrozzeria) e le modifiche materialmente apportate al veicolo originario devono riguardare il solo allestimento interno (rimozione della paratia, nuova configurazione dei posti);
  2) deve esistere il corrispondente veicolo della categoria M1 omologato dal medesimo costruttore, da cui deriva il veicolo oggetto di modifica;
  3) il veicolo allestito deve essere rispondente a tutte le direttive particolari obbligatorie per l'omologazione dei veicoli in categoria M1 in vigore al momento della omologazione originaria N1;
  4) il veicolo modificato era immatricolabile, alla data in cui è stato immesso in circolazione, nella categoria M1, seppur beneficiando di una deroga concessa secondo le procedure di "fine serie", per la corrispondente omologazione in M1.
Inoltre, i lavori di modifica, necessari per inquadrare il veicolo oggetto di cambio di categoria - originariamente inquadrato in N1 - nella categoria M1, devono riguardare il solo allestimento interno.
Si invita, quindi, se interessato, la persona che ha posto il quesito a prendere contatti con l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile territorialmente competente per avere maggiori informazioni in merito alla possibilità della suddetta trasformazione del veicolo.

dott. MASSAVELLI Marco
Agosto 2010

 
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