Gita cicloturistica e assicurazione -

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Domanda

Buongiorno, sarei interessato a sapere se un'iniziativa riconducibile ad una cicloturistica (tipo passeggiata in bicicletta  nelle vie di un paese) non rientrante nell'art. 9 del cds debba avere  obbligatoriamente una copertura assicurativa, oppure la copertura  assicurativa sia facoltativa.  Ringrazio.

Risposta

La c.d. cicloturistica, manifestazione non competitiva, amatoriale e non agonistica,  non è soggetta ad alcuna autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, codice della strada, in quanto si tratta di veicoli in ordinaria circolazione, i quali, come tutti i veicoli, possono circolare sulla strada, nel completo rispetto di quanto stabilito dal codice della strada, soprattutto, nel caso di specie, relativamente alle cautele fissate per la circolazione dei velocipedi.
Non trattandosi di competizione sportiva, non si applicano, quindi, le disposizioni previste dall'articolo 9, codice della strada, compreso il rilascio dell'autorizzazione e l'obbligo della stipula di contratto di assicurazione per la responsabilità civile, di cui al comma 6.
Ciascun ciclista sarà responsabile della circolazione del suo veicolo, in base alle regole generali previste dal codice della strada, e sarà soggetto alle responsabilità civili e penali previste per ciascun conducente di veicoli che circolino su strada.
Per cui, sarà onere (quindi, assolutamente facoltativo, come qualsiasi ciclista) di ciascun partecipante tutelarsi con apposita copertura assicurativa.


dott. MASSAVELLI Marco
Giugno 2010

 
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