Invalidi e parcheggi a pagamento -

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Sosta parcheggi
Domanda

Parcheggiando nelle strisce blu con contrassegno disabili quando gli appositi parcheggi in verità solo due in tutta l'area sono occupati la polizia municipale di Vietri sul Mare (SA) Fraz. Marina, eleva contravvenzione. Può farlo? In barba al codice della strada.
In attesa di gentile riscontro.

Risposta

Relativamente all'obbligo o meno di pagamento per la sosta all'interno delle c.d. strisce blu da parte di veicoli al servizio di persone disabili che espongano il relativo contrassegno, non esiste una norma precisa, ma si registrano numerosi interventi, peraltro contrastanti, come si evince dal parere e dalla sentenza che si propongono più sotto, dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'Interno e numerose sentenze della Corte di Cassazione che, in base alla normativa vigente, interpretano, come già accennato, in maniera assolutamente contrastante, la disciplina di riferimento.
Rimane comunque necessario, in particolare, tenere in considerazione l'atto istitutivo (ordinanza comunale) dei parcheggi a pagamento di riferimento per il proprio comune, all'interno del quale è, di regola, previsto l'elenco dei veicoli esentati dall'obbligo del pagamento: in alcuni casi vengono ricompresi anche i veicoli al servizio di persone disabili, che espongono il prescritto contrassegno, in altri casi tali veicoli non sono esentati, essendo, quindi, sottoposti al relativo obbligo di pagamento per la sosta.

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6/2/2006 prot. 107
Richiesta chiarimenti sulla gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno
Si corrisponde alla richiesta indicata in oggetto per svolgere alcune considerazioni sull'argomento al fine di arrivare ad un definitivo chiarimento, alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente…
Ciò premesso, si rappresenta che il legislatore ha posto particolare attenzione alla problematica afferente la sfera della disabilità, attraverso numerose norme che tendono a facilitare la mobilità di questa categoria di persone, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita.
In particolare l'art. 188 del codice (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) e il DPR 24 luglio 1996. n. 503 (art. 11 e 12) prevedono che le persone con disabilità possano usufruire di importanti agevolazioni per facilitare la loro mobilità, a condizione che espongano il contrassegno previsto dall'art. 381 del Regolamento. Si vedano anche gli articoli 7 comma 1, lett. d) e comma 4, ultimo periodo; 158, comma 2, lett. g) del CdS; art. 354, comma 4, del Regolamento. In proposito si ricorda che l'esposizione di tale contrassegno, valido su tutto il territorio nazionale, autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con disabilità, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mettendole, al contempo, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni. Per quanto riguarda l'oggetto del quesito, dalla lettura degli articoli citati, si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione da pagamento di tariffe orarie per il parcheggio.
Tale convinzione è supportata dalla lettura congiunta del comma 5 dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1996, n. 503, che prevede: "nell'ambito dei parcheggi o della attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.", e dell'art. 188, comma 3: "i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 (ovvero munite di contrassegno) non sono tenute all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.". Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati….omissis…

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 21271 del 05/10/2009

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, e in particolare del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12, ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici") e D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, art. 381, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), sostenendo che per l'autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all'art. 12, cit., la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità - come nella specie - di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 5, cit., la sosta sia gratuita.
2.- Il motivo è infondato, perché ciò non è previsto dal alcuna norma (ancorchè sia teorizzato in circolari della pubblica amministrazione - cui fa riferimento il ricorrente - le quali, però, non hanno valore di norme di diritto).
In particolare, l'art. 188 C.d.S., comma 3, e D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 1, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente.
L'obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall'art. 4 C.d.S., comma 4, lett. d), (per il quale l'ente proprietario della strada può "vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli"), che li considera alternativi.
Né ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili.
Dalla gratuità - anziché onerosità come per gli altri utenti - della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità - piuttosto che dalla gratuità - del posto dove sostare.
Sicchè, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 5, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.
Va pertanto corretta l'affermazione della gratuità della sosta in ogni caso per i titolari dello speciale contrassegno di cui si è detto contenuta - peraltro in un mero obiter dictum privo di specifica motivazione - in Cass. 5 dicembre 2007, n. 25388, richiamata in memoria dal ricorrente.


Dott. MASSAVELLI Marco
Giugno 2010

 
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